Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 in relazione alle risorse relative al trattamento economico accessorio.
21 aprile 2015
Protocollo n. 406
QUESITO
Come noto, l'art. 9 del decreto legge 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, stabilisce:
"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio."
L'art. 1, comma 456 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), ha stabilito la proroga della suddetta disposizione a tutto il 31/12/2014 ed ha altresì stabilito: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".
Si precisa che l'Amministrazione ha applicato il d.l. 78/2010 anche con riferimento al comma 2 bis, sia in sede di costituzione del Fondo Unico Aziendale sia in sede di assestamento dello stesso.
Pertanto, nel periodo 1/1/2011 - 31/12/2014, la scrivente ha rispettato i vincoli di legge destinando le risorse al FUA ai sensi dell'art. 150 del TUDC del 13/12/2010 ed effettuando i dovuti incrementi per effetto delle assunzioni programmate e mobilità in entrata (+) ed i decrementi per effetto delle cessazioni dal servizio e mobilità in uscita (-) ed assestando il suddetto importo in misura non superiore al corrispondente importo dell'anno 2010.
A decorrere dall'anno 2015 non è più necessario l'adeguamento del FUA alle risorse dell'anno 2010, tuttavia, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 456 della legge 14/, deve essere effettuata una decurtazione "di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".
Alla luce di quanto sopra illustrato si chiede il parere di codesta Agenzia Regionale in ordine alla corretta applicazione della norma di cui al punto precedente in considerazione della particolarità della disciplina sul Fondo Unico Aziendale contenuta nel Testo Unico del 13.12.2010.
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione della normativa indicata in oggetto con particolare riferimento alla determinazione delle risorse finanziarie da allocare per il pagamento del trattamento economico accessorio rapportate ai decrementi di personale, si rassegnano le seguenti conclusioni.
E’ necessario premettere che il quesito, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene comunque di fornire le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.
La norma di cui al comma 2bis dell’articolo 9 del D.L. n. 78/2010 prevedeva, nella formulazione seguita alla rituale conversione in legge, un meccanismo di riduzione progressiva degli stanziamenti di spesa destinati al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici agganciato alla riduzione del personale e ne disponeva l’applicazione nel quadriennio 01 gennaio 2011- 31 dicembre 2014. La modificazione introdotta dall’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ha stabilito che con decorrenza dal giorno 01 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.
Detta ultima disposizione presta il fianco a più di un dubbio interpretativo e, primo tra tutti il significato da attribuirsi all’espressione "per effetto del precedente periodo"; il precedente periodo di cui parla la norma è il periodo temporale 01 gennaio 2011- 31 dicembre 2014 ovvero quello lessicale? L’assenza di ulteriori specificazioni farebbe propendere per la seconda ipotesi e tale conclusione sarebbe anche avvalorata dal fatto che qualora per periodo si dovesse far riferimento a quello temporale la riduzione da apportare ogni anno ai cespiti destinati al trattamento economico accessorio sarebbe molto ingente (essendo costituita dalla somma delle riduzioni del quadriennio) e in pochi anni dette risorse risulterebbero azzerate.
Posto che la sueposta conclusione possa ritenersi corretta, anche facendo riferimento al significato lessicale rimangono almeno due possibili interpretazioni della norma "de qua"; una prima interpretazione porterebbe a ritenere che ogni anno le Amministrazioni devono provvedere a ridurre gli stanziamenti destinati al trattamento economico accessorio in proporzione alla diminuzione della dotazione organica mentre una seconda porterebbe a ritenere che le riduzioni operate nel quadriennio 01 gennaio 2011- 31 dicembre 2014 non possano essere più recuperate e che, pertanto, non si possa tornare ai quantitativi economici di bilancio precedenti all’intervento legislativo del D. L. n. 78/2010.
Pare a questa Agenzia che la prima delle due ipotesi sopra riportate possa essere la più attendibile in quanto con la seconda si finirebbe per cristallizzare quantitativamente un dato cespite finanziario anche in presenza di una situazione in evoluzione numericamente negativa di risorse umane e, in conclusione, parrebbe quindi che la disposizione in esame altro non possa significare se non che le amministrazioni pubbliche devono in sede di bilancio tenere conto delle riduzioni di personale per la determinazione delle relative risorse destinate alla corresponsione del trattamento accessorio.
Resta solamente da segnalare che il meccanismo di finanziamento del fondo unico aziendale previsto dall’attuale normativa pattizia è in armonia con il dettato di cui al comma 2bis dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010 in quanto anche in esso l’ammontare delle risorse utilizzabili per la corresponsione dei principali cespiti accessori (primo tra tutti il salario di risultato) è connesso alla dotazione organica del singolo ente. Si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione alle voci accessorie che sono finanziate fuori dal sopraccitato fondo unico aziendale.