Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 34 dell'Accordo Quadro regionale in materia di diritti e prerogative sindacali del 22/05/2013.
9 dicembre 2014
Protocollo n. 897
QUESITO
Con la presente si chiede gentile parere in merito alle riunioni sindacali dipendente comunale ai sensi dell'art. 34 dell'Accordo Quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale del 22/05/2013.
Si chiede, in primo luogo, se il sindacato deve provvedere, ai sensi dell'art. 34 dell'accordo, alla presentazione dei documenti giustificativi dei requisiti e delle assenze del dipendente; in caso affermativo, in secondo luogo, si chiede se, in assenza della documentazione comprovante la nomina quale "membro del direttivo del sindacato XX", e delle giustificazioni da parte del sindacato che attestino la presenza del dipendente alle riunioni dalle ore xx alle ore xx, si debba procedere nei seguenti modi:
1. Se il dipendente non poteva beneficiare dell'art. 34 (perché non è membro del direttivo) si deve sanare la situazione trasformando le ore di assenza in ferie o altro istituto? Il delegato al Congresso di quali previsioni può beneficiare?
2. Se il dipendente aveva diritto a beneficiare dei permessi ai sensi dell'art. 34 (perché è membro del direttivo), ma le riunioni si sono svolte in orario inferiore a quello lavorativo si deve sanare la situazione trasformando le ore di assenza dal servizio, al di fuori di quelle utilizzate per partecipare alla riunione, in ferie o altro istituto?
3. Se il sindacato persiste nella negazione dei documenti giustificativi dei requisiti e delle assenze si è obbligati a negare le autorizzazioni alla partecipazione alle prossime riunioni?
4. Si può negare la partecipazione alle riunioni nel caso in cui le convocazioni continuino ad essere generiche? Non permettendo, di conseguenza, di organizzare correttamente il lavoro del servizio?
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione dell’art. 34 dell’Accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l’area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell’amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale, si forniscono, qui di seguito, le osservazioni della scrivente agenzia.
Il sopraccitato art. 34 reca la disciplina della concessione dei permessi sindacali individuando coloro che ne possono beneficiare e le modalità per la relativa fruizione. Dal punto di vista soggettivo l’articolo reca l’obbligo per le Organizzazioni sindacali (comma 2) di comunicare per iscritto i nominativi dei dirigenti sindacali che rivestono la carica di componenti degli organismi direttivi alle rispettive amministrazioni e, di conseguenza, qualora il dipendente non rivesta detta carica non può beneficiare dei relativi permessi. Se ne ha già fruito dovrà convertire le relative assenze in altri istituti qualora ne disponga.
Per quanto concerne il caso in cui la riunione per la quale è stato concesso il permesso sindacale abbia una durata inferiore all’orario di servizio previsto per quella stessa giornata l’eventuale ulteriore assenza del dipendente deve ritenersi non giustificata e, di conseguenza, il tempo eccedente quello coperto dal permesso sindacale deve essere legittimato con l’utilizzo di altri istituti (sempreché il dipendente ne disponga), come già visto al paragrafo precedente. Si rammenti a tale proposito che il comma 4 dell’art. 34 prevede, tra l’altro, che i permessi sindacali sono concessi per il tempo necessario allo svolgimento dell’attività per la quale sono stati richiesti e, ovviamente, non possono, di conseguenza, giustificare l’assenza del dipendente oltre i limiti orari entro i quali si è svolta l’attività stessa.
Nel caso in cui, pertanto, le Organizzazioni sindacali non forniscano i documenti relativi sia al possesso dei requisiti soggettivi, sia alla giustificazione delle assenze del dipendente, l’ente non concede i permessi o, qualora già concessi, provvede a convertire le ore di permesso sindacale in ferie o altri istituti.