Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 169 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta in materia di corresponsione dei premi straordinari di anzianità.
14 marzo 2016
Protocollo n. 324
QUESITO
L'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aosta - assume la denominazione di "Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste" a decorrere dal 1° gennaio 2013, così come stabilito con Legge Regionale n. 22/2012 "Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazione alla legge regionale n. 8/1992".
Si evidenzia in particolare l'articolo 7 della sopraccitata Legge Regionale il quale prevede che "Al personale non docente e di direzione amministrativa dell'Istituto si applicano le disposizioni relative al corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta"
Sulla base di quanto esposto e in attinenza al quesito di pari oggetto, si rappresenta il caso di una unità di personale amministrativo, categoria C, posizione economica C2, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dell'Istituto musicale pareggiato la quale è transitata, attraverso mobilità volontaria, alla pari ai sensi dell'Accordo del T.U. citato in oggetto, art. 080 - lett. B, dal Comune di Aosta all'Istituto musicale a far data dal 1° giugno 2014.
Tutto ciò premesso, con la presente si richiede di esprimere il Vs. parere in merito all'applicazione all'unità di personale sopraccitata delle disposizioni di cui all'articolo 169 del T.U. e precisamente se abbia diritto alla corresponsione del premio straordinario di anzianità, avendo la medesima raggiunto i 20 anni di anzianità in data 1° settembre 2014 all'interno del comparto unico della Valle d'Aosta.
PARERE
A riscontro di quanto esposto nella Vs. nota con la quale si chiedono chiarimenti sulle modalità di applicazione della norma contrattuale di cui in oggetto si rassegnano le seguenti conclusioni.
La disposizione ora contenuta nell’art. 169 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” che disciplina la concessione dei premi straordinari di anzianità trova la propria origine nell’art. 184, comma 7 della legge regionale (oramai abrogata) 28 luglio 1956, n. 3. Detta norma stabiliva: “Al personale regionale sono concessi, al compimento del ventesimo e del trentesimo anno di anzianità di servizio effettivamente prestato presso l’Amministrazione regionale e gli uffici assorbiti dalla Regione, premi straordinari di anzianità, in misura rispettivamente, di due e di tre mensilità intere degli emolumenti in atto fruiti alla data del compimento delle menzionate anzianità di servizio.”.
La norma pattizia che ha ripreso il suddetto disposto normativo ha, da un lato, rivisto la modalità di quantificazione del premio e, dall’altro, esteso la possibilità di fruizione ai dipendenti dell’Amministrazione regionale transitati presso altri enti del comparto unico (con oneri a carico di questi ultimi) a seguito del trasferimento di funzioni indipendentemente dal fatto che sia stata concessa o meno ai dipendenti la facoltà di opzione.
Dalla suesposta normativa risulta in modo assolutamente chiaro che i dipendenti pubblici che possono fruire dei premi straordinari di cui all’art. 169 del citato testo unico sono unicamente i dipendenti regionali e che ciò avviene in forza della previgente legislazione regionale e altre ipotesi di corresponsione dei premi oggetto del presente parere sono quelle contemplate da specifiche disposizioni di legge. Nell’ipotesi rappresentata da codesto spett. Istituto musicale il lavoratore (o la lavoratrice) non è mai stato dipendente dell’Amministrazione regionale bensì, prima della mobilità volontaria presso codesto ente, dipendente, fino al 31 maggio 2014, del Comune di Aosta per il quale la norma dell’art. 169 non risulta applicabile in quanto i 20 o 30 anni di servizio devono essere effettivamente svolti nell’Amministrazione regionale fatte salve le eccezioni già indicate.