Quesiti e pareri

24/10/2014 Prot. 966/2014

Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 074 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta in materia di diritto allo studio.

  

QUESITO

  

Con la presente si ritengono necessari chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 074 (Diritto allo studio) del T.U. sottoscritto in data 13/12/2010.

Un dipendente, unico ad averne diritto, ha richiesto di potere usufruire di alcune ore di permesso per potere partecipare alle lezioni presso l'Università della Valle d'Aosta. Il dipendente è iscritto per l'anno accademico 2014/2015 al primo dei due anni di una Laurea magistrale. L'articolo 074, comma 1, stabilisce che i permessi retribuiti siano pari a 150 ore annue individuali, mentre il comma 8 prevede espressamente che "i dipendenti iscritti a corsi universitari devono presentare certificazione (o la relativa autocertificazione) attestante il numero di crediti conseguiti nell'anno accademico (o esami superati) e che devono essere pari almeno al 50% dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi per lo stesso anno accademico". Il dipendente, in base ad una lettura letterale della norma, potrebbe avere diritto per i primi tre mesi (ottobre, novembre, dicembre) dell'anno accademico alle ore di permesso di studio riproporzionate in base al periodo, ma dovrebbe anche dimostrare di avere conseguito i crediti relativi a quei corsi che frequenta, i cui esami potranno essere sostenuti solo a decorrere dall'inizio dell'anno 2015. Il contratto contiene in sé una contraddizione poiché, per quanto riguarda le ore di permesso fa riferimento all'anno solare, mentre per i crediti chiede che siano quelli conseguiti nell'anno accademico.

Si intende conoscere, pertanto, se il dipendente abbia diritto ai permessi già a decorrere dal 1° ottobre 2014, data di inizio dell'anno accademico 2014/2015, o se si debba tenere conto esclusivamente dell'anno solare (1° gennaio/31 dicembre), considerato che i crediti potranno essere conseguiti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2015. Nel caso in cui abbia diritto ai permessi suddetti a decorrere dal 1° ottobre 2014, si chiedono spiegazioni riguardo alle modalità di calcolo relative alla percentuale di crediti a giustificazione delle ore di permesso usufruite nell'anno 2014 ed alla percentuale residua di cui dovrà dare dimostrazione nell'anno 2015.

  

PARERE

A riscontro di quanto richiesto circa l’applicazione dell’art. 074 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” con particolare riferimento alla decorrenza della fruibilità dei permessi in relazione all’accertamento dell’avvenuto ottenimento dei crediti (o superamento degli esami) si forniscono, qui di seguito, le osservazioni della scrivente agenzia.

La problematica segnalata da codesta Amministrazione comunale concerne sia la possibilità di concedere i permessi per il diritto allo studio già a partire dal mesi di ottobre (momento nel quale, di regola, iniziano i corsi) sia la modalità di verifica dei crediti conseguiti anche per quanto concerne il primo anno di iscrizione.

Non pare, ad avviso di questa agenzia, che vi siano ostacoli alla concessione dei permessi agli aventi diritto a decorrere dal mese di ottobre in quanto il comma 3 dell’art. 074 del Testo unico recita espressamente “I dipendenti che contemporaneamente possono fruire, nell’anno solare, della riduzione di orario nei limiti di cui al comma 1 …”. Ora, facendo la norma riferimento all’anno solare permette espressamente che il decorso della fruibilità del diritto allo studio possa scattare da qualsiasi momento dell’anno. Per anno solare, infatti, “si intende propriamente un periodo di 365 giorni, che parte da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, dato che il termine anno solare fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole …” (Cass. Civ. 27 maggio 1995, n. 5969).

Per quanto concerne, invece, la verifica circa l’effettivo conseguimento della quantità di crediti formativi previsti (o esami superati) è evidente che essa non potrà che avvenire a consuntivo per cui alla fine dell’anno accademico i permessi ottenuti e fruiti dovranno essere convertiti in altre tipologie di giustificativi quali, ad esempio, congedo ordinario, aspettativa per motivi personali o altri, qualora il dipendente beneficiario non abbia conseguito quanto richiesto in termini di risultati dall’art. 074, comma 8 del Testo unico.