Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 065, comma 1 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta in materia di congedi per la malattia dei figli.

Data:

15 luglio 2014

Riferimenti:

Protocollo n. 784

 

  

QUESITO

 

Con la presente questa Amministrazione chiede delucidazioni in merito all'art. 065, comma 1, del Testo unico sottoscritto in data 13/12/2010, il quale espressamente recita: "Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. I primi trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti e la retribuzione di posizione.", per ciascun anno si intende per ciascuno anno solare o anno del bambino?

 

PARERE

 

A riscontro di quanto richiesto circa la modalità di computo delle assenze dovute alla malattia dei figli di cui all’art. 065, comma 1 del Testo unico di cui in oggetto e, in particolare, se per dette assenze si debba fare riferimento all’anno solare o all’età dei figli, si rassegnano le seguenti conclusioni.
 
La norma di cui al comma 1 dell’art. 065 del citato Testo unico prevede che i genitori possano astenersi alternativamente dal lavoro in occasione della malattie dei figli di età non superiore ai tre anni; non pare, pertanto, che si possa ipotizzare un riferimento all’anno solare ma unicamente all’età del figlio proprio in considerazione dell’espresso disposto della norma pattizia in esame.

Contratto correlato