Richiesta di parere circa l'applicazione dell'art. 048 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.
29 giugno 2012
Protocollo n. 857
QUESITO
L'Office Régional du tourisme, nel corso dell'anno solare, ha la necessità di organizzare e modificare, in alcune settimane ovvero durante le ferie, i congedi e le assenze in generale programmate dei colleghi, l'orario di lavoro individuale dei propri dipendenti addetti al front-office portandolo da 5 a 6 giorni lavorativi settimanali (garantendo il rispetto delle 36 ore di lavoro riducendo il monte ore lavorato giornaliero), al fine di garantire la continuità del servizio all'utenza, vista l'apertura dei propri uffici 7 giorni su 7.
Tale procedura adottata dall'Ente ai sensi dell'art. 48, comma 3, permette di assicurare ai turisti un'attività continua senza dover aumentare i costi del personale dovuti a straordinari per lavoro reso rientrando da giorno di lavoro/riposo o per eventuali spese di rimborso chilometrico per la sostituzione da parte di colleghi dei "comprensori" limitrofi.
Per la rideterminazione dell'orario di lavoro del personale, questa Amministrazione ha tenuto conto sia delle disposizioni contenute nel Testo unico delle categorie del comparto valdostano (orario, straordinario, ecc...), sia del testo di accordo sottoscritto nel 2010 con le OO.SS. che prevede la possibilità che l'orario di lavoro possa essere impostato su 5 giorni, su 6 giorni e su un "plurisettimanale", e sia del contratto di lavoro sottoscritto dal personale che prevede quale orario di lavoro: "36 ore settimanali - su 5/6 giorni lavorativi".
Alla luce di quanto esposto, si richiede se l'organizzazione adottata dall'Ente per far fronte alle proprie esigenze programmate, cioè la variazione (comunicata con un anticipo di circa un mese agli interessati) dell'orario individuale di lavoro dei propri dipendenti addetti al front-office su 6 giorni lavorativi invece che su 5, in alcune settimane nel corso dell'anno, riducendo il monte ore lavorato giornaliero in modo da mantenere le 36 ore di servizio settimanali, sia corretta o se sia invece corretto interpretare "l'opzione" prevista sul contratto di lavoro del personale quale direttiva per l'individuazione di un orario di lavoro annuale organizzato sempre su 6 giorni o sempre su 5 giorni lavorativi e non una combinazione delle due possibilità, evidenziando in tal caso il 6 giorno di lavoro da parte dei propri dipendenti quale straordinario per rientro da giorno di riposo/non lavorativo.
PARERE
A riscontro della Vs. nota concernente la richiesta di chiarimenti circa l’applicabilità della norma di cui in oggetto relativamente alla possibilità di variazione della prestazione lavorativa settimanale articolando l’orario di lavoro su 5 ovvero 6 giorni si rileva quanto segue.
E’ necessario premettere che la scrivente Agenzia rilascia i pareri sull’interpretazione dei contratti di cui sia stata parte stipulante e, pertanto, essendo la richiesta di codesto U.R.T, basata essenzialmente su norme pattizie contenute in un contratto decentrato e in un contratto individuale, l’Agenzia non può rilasciare il parere richiesto ma, in un’ottica di fattiva collaborazione, si limita a fornire unicamente la propria opinione.
La norma di cui al terzo comma dell’art. 048 del testo unico di cui in oggetto stabilisce che la programmazione e l’articolazione dell’orario di lavoro compete ai dirigenti nell’osservanza dei criteri organizzativi e nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali vigente. Per quanto concerne le possibilità di articolazione dell’orario di lavoro tanto la previsione di cui all’art. 2 del contratto decentrato 22 marzo 2010 quanto quella contenuta nel contratto di lavoro individuale stabiliscono la possibilità che l’orario di lavoro possa svolgersi su 5 ovvero 6 giorni. Null’altro è espressamente previsto e parrebbe, pertanto, che simili previsioni consentano di variare nel corso dell’anno, tenuto anche conto dell’ampio preavviso fornito da codesto ente, la distribuzione su 5 o 6 giorni anche in virtù delle peculiarità organizzative derivanti dal ruolo istituzionale facente capo all’U.R.T..