Richiesta di parere circa l'applicazione degli artt. 154 e 155 (già 151 e 152) dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.
Data:
20 marzo 2013
Riferimenti:
Protocollo n. 333
QUESITO
Questa Amministrazione gestisce dal 1’ marzo 2013 tutte le funzioni del servizio di Polizia Locale in forma associata mediante convenzione di cui all’art. 104 della L.R. 54/1998 e s.m. con i Comuni di XX e di YY.
Inoltre è stata oggetto di convenzione con il Comune di XX l’utilizzo del comandante della P.L. dipendente di tale ente, nominato dal Comune medesimo Responsabile del Servizio ai sensi della contrattazione collettiva di settore del 04/08/2010 che stabilisce che i responsabili di servizio di cui al punto a) dell’accordo di settore del 20/02/2001, enti privi di dirigenza oltre al Segretario, qualora siano assegnati ai servizi associati in convenzione, non concorrono alla determinazione nell’ente del numero dei responsabili massimi previsti dal suddetto accordo.
Si richiede, ai fini del rimborso della quota a carico di questo Comune relativa alla retribuzione di posizione del funzionario dipendente del Comune di XX, se tale somma debba essere imputata al fondo unico aziendale o finanziata con altre risorse proprie come risulta disciplinato dall’art. 154 “Utilizzo del Fondo unico aziendale” del T.U. 13/12/2010.
Inoltre, all’art. 155 “Ulteriori incrementi del Fondo unico aziendale” del T.U., comma 3 è prevista la ripartizione tra gli enti associati della relativa spesa come previsto dalla convenzione.
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI XX E ## PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DEL FUNZIONARIO DELLA POLIZIA LOCALE DI XX
PREMESSO CHE
- con deliberazioni dei Consigli comunali di XX n. * in data * e di ## n. * del * è stata approvata la nuova bozza di convenzione per la gestione in forma associata della Polizia locale tra i Comuni di XX, ## e YY;
- in data * è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni interessati;
- presso il Comune di ## è vacante nella dotazione organica il posto di Funzionario dell’Area di vigilanza;
- l’Amministrazione comunale di ## ha richiesto di poter utilizzare a tempo parziale il Funzionario dell’Area di vigilanza del Comune di XX al fine di unificare i servizi relativi e coordinare in maniera più funzionale il servizio di gestione in forma associata della Polizia locale;
- gli artt. 103 e 104 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedono che per l’esercizio di funzioni, per l’erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo, gli enti locali possono collaborare tra loro, stipulando apposite convenzioni che stabiliscano l’oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- con deliberazioni del Consiglio comunale di XX n. * del * e del Consiglio comunale di ## n. * del * è stata approvata la presente convenzione per l’utilizzo congiunto del Funzionario dell’Area di vigilanza del Comune di XX;
TRA
il Comune di XX, codice fiscale *, in persona del Sindaco pro-tempore, Sig. *, nato ad * il * e domiciliato per la carica presso il Comune di XX, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. * del *
E
il Comune di ##, codice fiscale *, in persona del Sindaco pro-tempore, Sig. *, nato ad * il * e domiciliato per la carica presso il Comune di ##, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. * del *
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità della convenzione
La presente convenzione è finalizzata soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni comunali stipulanti conseguendo un’economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione.
Art. 2
Oggetto della convenzione
Oggetto della convenzione è la gestione dell’utilizzo congiunto, a tempo parziale, da parte dei Comuni di XX e ## del sig. * – Funzionario dell’Area di vigilanza del Comune di XX, inquadrato nella Categoria D, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo di 35 ore settimanali.
Art. 3
Modalità di utilizzo congiunto del dipendente
L’utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente * sarà articolato, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo di 35 ore settimanali, nel seguente modo:
- 17,5 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di XX,
- 17,5 ore settimanali saranno prestate a favore del Comune di ##.
Il Comune di ## metterà a disposizione del lavoratore convenzionato i necessari strumenti di lavoro.
Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, oggetto della presente convenzione, è gestito dal Comune di XX, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente utilizzatore.
La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Comune di ## con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.
Il Comune di ## si impegna a trasmettere al Comune di XX la rilevazione mensile delle presenze del dipendente presso il proprio ente improrogabilmente entro il 5° giorno del mese successivo.
La gestione delle assenze è effettuata dal Comune di XX, il quale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di ## le assenze per malattia e cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente l’assegnazione di ferie e permessi.
Art. 4
Attività formative
L’esercizio del diritto alla formazione ed all’aggiornamento da parte del dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti, secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tali corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere proporzionalmente ripartiti tra gli Enti stessi.
Si dà atto che l’Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l’Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all’autorizzazione alla frequenza delle attività formative nell’ambito del piano della formazione annuale del personale in servizio.
Art. 5
Ripartizione degli oneri finanziari
Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente utilizzato congiuntamente
dal Comune di XX e ## sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionale al riparto delle prestazioni lavorative e quindi:
- per 17,5 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di XX, ente titolare del rapporto di lavoro,
- per 17,5 ore con imputazione dei relativi oneri al Comune di ##, ente utilizzatore.
Le spese per prestazioni di lavoro straordinario, per le missioni o trasferte e comunque ogni altro onere legato con le specifiche necessità dell’Ente, svolte dal personale convenzionato saranno esclusivamente a carico del Comune nell’interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate, restando comunque sottinteso che, per quanto concerne le ore di lavoro straordinario, nel loro complesso, non potranno superare i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Le competenze economiche saranno erogate dal Comune di XX, con recupero con cadenza semestrale della quota parte a carico del Comune di ##.
Art. 6
Incarico di Responsabile del Servizio
Al sig. * verrà attribuita, con formale atto del Sindaco del Comune di XX, la responsabilità del Servizio di Polizia locale, dando atto che lo stesso non concorre alla determinazione, nel Comune di XX, del numero dei responsabili massimi previsti dal’accordo di settore del 20/02/2001.
L’importo in favore del Responsabile sarà definito nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni contrattuali, dando atto che la spesa relativa è ripartita tra gli enti associati nel seguente modo:
- 50% Comune di XX
- 50% Comune di ##
Art. 7
Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione
I comuni convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l’applicazione degli istituti contrattuali.
Art. 8
Modalità di verifica dell’efficacia della convenzione
I Comuni di XX e ## definiranno modalità e sistemi per la verifica periodica dell’efficacia della presente convenzione, valutando l’opportunità di eventuali modifiche e/o integrazioni alla medesima.
Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessario intervenire sui contenuti essenziali della presente convenzione, le Amministrazioni provvedono alla modifica con specifiche deliberazioni da parte dei Consigli comunali, demandando alle Giunte comunali l’adozione di eventuali disposizioni di carattere organizzativo, dirette a specificare ulteriormente le modalità attuative della convenzione, senza apportare modifiche sostanziali alla presente.
Art. 9
Efficacia e durata della convenzione
La presente convenzione decorre dal 01 marzo 2013 ed ha validità fino al 31 dicembre 2016.
Art. 10
Risoluzione della convenzione
Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per decisione insindacabile, con preavviso di 90 giorni da comunicare a mezzo raccomandata a/r.
Art. 11
Disposizioni generali e finali
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti locali e del Comparto unico della Valle d’Aosta.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
PARERE
A riscontro della richiesta di parere di cui alla Vs. nota con la quale si chiede di conoscere la modalità di finanziamento della quota parte della retribuzione di posizione del Comandante di Polizia locale che sia destinato a svolgere detta funzione in due o più Comuni sulla base di un servizio associato in convenzione e preso atto dei chiarimenti forniti per le vie brevi in base ai quali risulta che il dipendente ha ottenuto la responsabilità del servizio in conseguenza di tale estensione dell’incarico di Comandante, si forniscono le seguenti considerazioni.
Il finanziamento della relativa retribuzione di posizione deve avvenire sulla base di quanto indicato dall’art. 154, comma 2 ed in forza delle previsioni di specifico accordo di settore; di conseguenza, il premio deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti previa detrazione della quota di € 1.403,00 di cui all’art. 153, comma 1, lett. a del testo unico di cui in oggetto e ferme restando le decurtazioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3004 del giorno 9 dicembre 2011 in attuazione della norma introdotta dall’art. 9, comma 4 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
Contratto correlato
Data:
13 dicembre 2010
/ Prot. 616