Richiesta di parere circa il trattamento per la partecipazione ad un'assemblea sindacale.
20 agosto 2012
Protocollo n. 1002
QUESITO
In riferimento all'art. 2 dell'accordo stralcio in materia di diritti sindacali prot. n. 52 del 13.01.2012, con la presente si richiede a codesta spettabile Agenzia se la partecipazione di un dipendente ad un permesso sindacale retribuito organizzato in orario non coincidente con l'orario di lavoro del dipendente stesso richiede l'obbligo della timbratura e dà diritto alla retribuzione per lavoro straordinario.
PARERE
A riscontro della Vs. nota concernente la richiesta di chiarimenti circa il trattamento da attribuire al dipendente che ha partecipato ad un’assemblea sindacale fuori orario di lavoro, si rassegnano le seguenti conclusioni. La garanzia prevista dall’art. 2 del C.C.R.L. 13 gennaio 2012 in materia di diritto di assemblea esplica i propri effetti durante l’orario di lavoro e, pertanto, il lavoratore non subisce riduzioni di alcun tipo ed il tempo trascorso in assemblea è assimilato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Nel caso segnalato da codesto ente, però, l’assemblea si è svolta fuori dall’orario di lavoro (nel periodo, cioè, in cui la prestazione lavorativa è sospesa) e, di conseguenza, la garanzia di cui al citato art. 2, comma 1 non esplica i propri effetti per l’esplicito riferimento della disposizione contrattuale allo svolgimento dell’assemblea durante l’orario di lavoro. Lo specifico permesso di partecipazione all’assemblea, infatti, serve a giustificare l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro e, di conseguenza, fuori orario di lavoro non vi è impedimento alcuno alla partecipazione. Pare utile a questa Agenzia richiamare analogo parere dell’ARAN rinvenibile sul sito di detta Agenzia e del quale, per comodità, si allega copia alla presente nota. (vedi sotto)
ARAN/ORIENTAMENTI APPLICATIVI/CONTRATTI QUADRO/PREROGATIVE SINDACALISi può riconoscere il buono pasto al dipendente che ha partecipato ad una assemblea prolungata oltre il normale orario di lavoro in un arco di tempo per il quale è prevista la maturazione del buono stesso?Il diritto di assemblea, diritto in capo ai lavoratori, è da considerarsi prestazione lavorativa a tutti gli effetti, non essendo assimilabile alla fattispecie dei permessi e distacchi sindacali, diritto in capo ai soli dipendenti dirigenti sindacali.Tanto premesso, il fatto che l’assemblea si sia prolungata oltre l’orario di lavoro, a parere di questa Agenzia, non comporta alcun riconoscimento in quanto il limite previsto dalla normativa vigente “in orario di lavoro ” va inteso nel senso che l’assemblea può anche andare oltre il normale orario, ma in questo caso non dovrà essere retribuita in quanto è sospesa la prestazione lavorativa. Ovviamente la partecipazione dei lavoratori all’assemblea oltre l’orario di lavoro non comporterà alcuna detrazione dal relativo monte ore.(fonte: www.aranagenzia.it)