Richiesta di parere circa eventuali interventi sulla precedente gestione amministrativa in materia di costituzione ed utilizzazione del fondo per l'attribuzione delle progressioni orizzontali. Integrazione di precedente richiesta di parere.

Data:

13 novembre 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 1078

 

QUESITO

 

Ad integrazione ed a completamento dei quesiti presentati dalla scrivente si formula la seguente.

La Legge regionale n. 9/2009, relativa alla riorganizzazione turistica regionale, ha soppresso le 14 Aziende di Informazione ed Accoglienza Turistica valdostane ed istituito, a far data dal 01/01/2010, l'Office Régional du Tourisme, subentrato agli Enti turistici (AIAT) in tutti i rapporti giuridici ed economici, compreso il personale dipendente.

Dovendo elaborare la graduatoria di merito per l'attribuzione della 4^ progressione orizzontale per l'anno 2010, ed in relazione ad una richiesta di chiarimenti formulata dalle OO.SS., l'Office Régional du Tourisme ha effettuato una verifica approfondita della posizione giuridica ed economica dei propri dipendenti esaminando le graduatorie approvate per gli anni 2008 e 2009 delle ex AIAT ed i fondi costituiti e residui (che sono confluiti nel FUA).

La ricognizione ha evidenziato le seguenti anomalie per le quali siamo a richiedere il vostro parere:

1.  L'AIAT La Thuile non ha riportato l'avanzo del FPO 2008 sul FUA 2009, come invece previsto dall'art. 142 del Testo unico delle categorie del comparto, pertanto l'importo da accantonare in favore del dipendente è stato riassorbito nel bilancio di gestione dell'Ente. Si richiede se l'Office Régional du Tourisme, avendo ereditato il Fondo cassa al 31/12/2009 dall'ex AIAT in questione, debba erogare al dipendente la somma spettante erroneamente non liquidata sottraendola al fondo ereditato.

2.  Gli avanzi dei Fondi per la progressione orizzontale, derivanti dall'assegnazione delle 4^ posizioni retributive per l'anno 2008 delle AIAT di Aosta, Saint-Vincent, Monte Rosa Walser e Monte Bianco e confluiti come stabilito dall'art. 142 del Testo unico nel FUA 2009 dei rispettivi Enti, sono errati in quanto non tengono conto dell'importo mensile della 4^ posizione economica dovuto per la tredicesima mensilità.
Di conseguenza, i FUA 2009 liquidati al personale delle ex AIAT in questione da parte dell'Office Régional du Tourisme, che ha ereditato dagli Enti soppressi al 01/01/2010 i residui ad essi relativi, risultano errati e, pertanto, il salario di risultato percepito dai dipendenti è comprensivo di una quota inesatta relativa al FPO 2008. Si richiede, pertanto, se l'Office Régional du Tourisme debba recuperare o meno dai propri dipendenti interessati dalla situazione sopra descritta, le somme indebitamente percepite relative all'avanzo del FPO 2008 e confluite nel FUA 2009, liquidate da questo Ente nel 2010 in base ai residui delle ex AIAT suddette.

3.  Il Comitato esecutivo dell'ex AIAT Monte Bianco ha deliberato per l'anno 2008 l'assegnazione della 4^ posizione economica ad un dipendente in categoria B2, il quale nel corso del medesimo anno è passato nella categoria C1 a seguito di procedura concorsuale. Per l'anno 2009, l'Ente ha mantenuto al dipendente in questione l'importo mensile acquisito relativo alla 4^ progressione orizzontale per la categoria B2, trasformandolo in "assegno ad personam" e scorporando quindi la somma annuale di € 351,67 dovuta dall'ammontare complessivo del FPO.
Tale operazione ha consentito all'ex AIAT di avere a disposizione nuovi fondi, (poiché il dipendente veniva comunque calcolato (cat. C1) al momento della costituzione del fondo), per l'assegnazione di un'ulteriore 4^ posizione economica per l'anno 2009, attribuita ad un dipendente di categoria C2 con deliberazione del Comitato esecutivo sulla base della graduatoria unica di merito approvata sempre dall'organo esecutivo dell'Ente soppresso.
Si richiede, pertanto, se tale procedura sia corretta o se l'importo mensile relativo alla 4^ posizione retributiva erogato al dipendente C1 quale "assegno ad personam" avesse dovuto comunque essere imputato al Fondo per la progressone orizzontale dell'Ente e non scorporato.
In tal caso si chiede se oggi l'Office Régional du Tourisme debba annullare con proprio provvedimento l'attribuzione della 4^ posizione per l'anno 2009 dell'ex AIAT Monte Bianco e procedere al recupero delle somme erogate al dipendente in questione dal 2008 o, in caso contrario, come si debba procedere in merito.

Il Comitato esecutivo dell'ex AIAT Monte Rosa Walser ha deliberato l'assegnazione della 4^ posizione economica del personale, sulla base della graduatoria unica di merito, in base agli importi di cui all'art. 143 del Testo unico delle categorie del comparto, senza tener conto che l'erogazione è invece dovuta anche sulla tredicesima, come chiarito tra l'altro dal parere ARRS del 10/07/2008.
Dal nuovo conteggio, elaborato sulla base degli importi dovuti per la 4^ progressione per 13 mensilità, il fondo non risultava sufficientemente capiente per assegnare due posizioni individuate dalla deliberazione dall'ex AIAT sulla base della graduatoria unica di merito per l'anno 2008.
Si richiede, pertanto, se l'Office Régional du Tourisme debba annullare oggi con proprio provvedimento l'attribuzione della 4^ posizione retributiva alla seconda classificata, recuperando in tal caso le somme alla stessa corrisposte dal 2008, o se il rapporto giuridico ed economico con la dipendente in questione debba proseguire senza modifica alcuna sulla base della decisione del Comitato esecutivo dell'ex Ente turistico.

4.  Nelle AIAT Monte Rosa, Monte Rosa Walser, La Porte della Vallée e La Thuile, non venivano compilate, da parte dei presidenti degli Enti soppressi, le schede di valutazione annuali. Preso atto del parere ARRS n. 758 del 3 luglio u.s., si richiede se le graduatorie uniche di merito (in base alle quali sono state assegnate le 4^ progressioni orizzontali) approvate dai Comitati esecutivi degli ex Enti turistici in questione, nelle quali venivano assegnati i punteggi solamente in base all'anzianità di servizio ed al titolo di studio, debbano essere considerate valide.

5.  L'AIAT Grand-Paradis, per l'anno 2008, non aveva inserito nella propria graduatoria di merito, approvata con provvedimento del Comitato esecutivo n. 26 del 20/04/2009, un dipendente assunto a tempo indeterminato dal 01/05/1996 nella categoria C2 e passato, a seguito di procedura concorsuale, nella categoria D dal 01/03/2003, conteggiando erroneamente l'anzianità di servizio.
La graduatoria dell'ex AIAT in questione al 01/01/2008, in base agli atti amministrativi esaminati anche dalla precedente direzione dell'Office Régional du Tourisme che sulla specifica questione ha provveduto con una rettifica con P.D. del 2011, sarebbe pertanto stata la seguente:
1° dipendente in cat. C2: anzianità 12 - titolo di studio 2 - valutazione 20 = 34
2° dipendente in cat. D: anzianità 5 - titolo di studio 0 - valutazione 18 = 23
I restanti 2 dipendenti non raggiungevano l'anzianità di servizio di 5 anni in quanto assunti uno il 01/04/2004 e l'altro il 01/04/2005.
La deliberazione dell'ex AIAT in questione istituiva inoltre un Fondo per la progressione orizzontale forfettario di 880,00 €, che risultava capiente quindi per la concessione della 4^ posizione economica solamente alla prima classificata 880,00 - 423,42 con avanzo FPO pari a € 456,58. In realtà a seguito della verifica della correttezza della graduatoria e della costituzione del Fondo, in base all'art. 141 del Testo unico delle categorie del comparto, lo stesso avrebbe dovuto essere di € 887,01 (e non di 880 € come erroneamente istituito dall'AIAT), pari alle risorse accantonate per 1  € 242,10 e 3 C2 € 644,91.
Dall'analisi della documentazione del personale dell'ex AIAT Grand-Paradis è emerso che la dipendente in categoria D aveva richiesto, nel mese di aprile 2008, ed ottenuto (con delibera del Comitato esecutivo AIAT), un part time orizzontale al 94,24% a tempo determinato dal 01/07/2008, (del quale però non si specifica nella delibera la data di termine) pesando pertanto proporzionalmente sul FPO del 2008, che dal conteggio sopra riportato risultava quindi sufficientemente capiente per assegnare la 4^ posizione retributiva, se riproporzionata annualmente a € 449,38, ma insufficiente invece se considerata a tempo pieno nella categoria D (poiché risulterebbe pari ad € 476,85).
La precedente direzione dell'Office Régional du Tourisme, con proprio provvedimento n. 157/2011 aveva modificato la deliberazione assunta nel 2009 dall'esecutivo dell'ex AIAT relativa all'attribuzione della 4^ progressione orizzontale al proprio personale per l'anno 2008, rielaborando la graduatoria unica di merito ed assegnando al 31/12/08 la 4^ posizione retributiva anche alla dipendente in categoria D part time, calcolando quindi proporzionalmente l'attribuzione al 94,24% della dipendente cat. D che quell'anno aveva ottenuto il part time a tempo determinato per esigenze famigliari.
Si richiede pertanto se il calcolo per l'attribuzione della 4^ progressione ad un dipendente part time a tempo determinato debba essere proporzionato al part time del dipendente (verificando quindi se in quell'anno il fondo risultava sufficientemente capiente in relazione alla cifra proporzionata al part time o se, nell'attribuzione della 4^ progressione si debba considerare la cifra totale unitaria per categoria in presenza di personale part time a tempo determinato).
Infatti, qualora l'attribuzione della 4^ progressione avvenisse, come è stato fatto, considerando la cifra proporzionata alla percentuale di part time concesso a tempo determinato, al termine dello stesso part time il fondo non risulterebbe più capiente gli anni successivi per poter liquidare la progressione.
Si richiede, per tutto quanto sopra, se l'Office Régional du Tourisme abbia agito correttamente integrando la graduatoria dell'ex AIAT  e attribuendo la 4^ posizione economica al dipendente in questione o se si debba procedere, o meno, all'annullamento del provvedimento n. 157/2011 assunto dalla precedente direzione di questo Ente e al recupero delle somme erogate alla dipendente.

    

PARERE

 

In relazione alle varie situazioni riguardanti la pregressa applicazione della normativa contrattuale in materia di progressioni orizzontali da parte delle AIAT e segnalate da codesto spett. Ufficio regionale del turismo con nota prot. 336/6 del giorno 08 ottobre 2013, si rassegnano le seguenti conclusioni.

Premesso che la scrivente Agenzia non può analizzare i singoli casi segnalati in particolare per quanto attiene ai rimedi adottabili poiché tale ultimo aspetto pare attenere a competenze legali e gestionali che non rientrano tra le attribuzioni di questa Agenzia, si ritiene utile comunque richiamare quanto già espresso nella nostra precedente nota, sempre in materia di progressioni orizzontali, nella quale sono tracciate alcune linee che possono costituire orientamento per codesto URT per l’analisi delle varie problematiche e che qui si riprendono.
 
Tutte le fattispecie evidenziate paiono contenere o errori materiali ovvero vizi di legittimità (ma quest’ultimo aspetto merita una specifica analisi sui singoli provvedimenti amministrativi) a cui sono conseguite erronee situazioni di fatto nelle singole posizioni giuridiche ed economiche dei dipendenti. E’ evidente che le due anzidette casistiche comportano conseguenze molto diverse in quanto se la correzione di errori materiali risulta –pur con le dovute cautele già evidenziate nella nostra precedente nota e senza intaccare gli atti delle soppresse AIAT- possibile, gli eventuali vizi di legittimità (dovuti alle tradizionali figure dell’incompetenza, dell’eccesso di potere e della violazione di legge ora codificati dall’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241) degli atti amministrativi pregressi possono essere annullati ovvero revocati in sede di autotutela secondo le disposizioni di cui all’art. 21 quinquies e novies della legge n. 241/1990. Prevede, infatti, il citato art. 21 novies che il potere di annullamento d’ufficio si esercita “… sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.” e che è comunque “… fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.”. Non si dimentichi, inoltre, che l’annullamento d’ufficio elimina l’atto viziato “ex tunc”. Ulteriore possibilità prevista dalla legge (art. 21 quinquies) risiede nel potere di revoca dell’atto amministrativo che, invece, ha efficacia “ex nunc” impedendo, quindi, il prodursi di ulteriori effetti dell’atto; anche la revoca dev’essere adottata o dallo stesso organo che ha emanato l’atto ovvero da altro organo a cui la legge riconosca tale potere. Resta da sottolineare che la revoca del provvedimento amministrativo può riguardare atti ad efficacia durevole ed essere adottata per “… sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario …”.
 
In conclusione, quindi, questa Agenzia ritiene, come già ampiamente esposto nel precedente parere, che un intervento sui provvedimenti dirigenziali delle AIAT da parte codesto Ufficio presenti vari dubbi soprattutto in quanto ciò urterebbe con quanto previsto dalle norme di legge riportate in apertura della presente nota e parrebbe, di conseguenza, poter unicamente porre rimedio ad eventuali errori con propri atti che vadano a rettificare situazioni erronee determinatesi a seguito dei citati provvedimenti dirigenziali, fermo restando che questa Agenzia ritiene indispensabile l’acquisizione di un parere legale. Sembra, invece meno problematica l’eliminazione di provvedimenti dirigenziali adottati già dal nuovo ente per il turismo che, ricorrendone tutte le condizioni, possano essere ritenuti illegittimi.

Contratto correlato