Quesiti e pareri

29/09/2006 obsoleto

Richiesta chiarimenti su art. 28 - Reperibilità" del "Testo di accordo per la definizione e chiusura del contratto 1998/2001 prot. n. 559 del 24/12/2002"

QUESITO

 (*)

In riferimento all'articolo citato e ad altri eventuali testi di accordo relativi all'argomento, si richiede un parere relativamente alla casistica di reperibilità posta in essere per i dipendenti dell'Ente Parco Naturale Mont Avic.
A tal fine esponiamo nel dettaglio la situazione tipica dell'Ente Parco presso il quale è stato recentemente predisposto presso l'Ente Parco un servizio di trasferimento di chiamata che viene attivato automaticamente durante gli orari di chiusura degli uffici, con trasferimento al numero telefonico del dipendente in servizio di reperibilità:
1. il dipendente è tenuto ad intervenire solo in casi definiti "urgenti", quali ad esempio il dilagare di un incendio, oppure la richiesta di soccorso o di aiuto da parte di escursionisti che si trovino nel territorio dell'Ente Parco, in tal caso il dipendente in reperibilità deve prendere regolare servizio;
2. il dipendente può ritenere che l'intervento non sia di competenza dei guardaparco dell'Ente e quindi può rivolgersi a chi di dovere (soccorso alpino, guardie forestali o altro), non intervenendo direttamente ma semplicemente attivandosi telefonicamente per avvertire gli organismi direttamente interessati;
3. il dipendente può rispondere a telefonate che non rientrano nella sua sfera di interesse/intervento, per le quali semplicemente deve invitare il richiedente a contattare gli uffici competenti o l'ufficio dell'Ente in orario di apertura al pubblico.
In riferimento al citato art. 28 regolante i casi di reperibilità, chiederemmo in particolare chiarimenti sui seguenti commi:
- comma 4) in merito all'importo dell'indennità oraria per servizio festivo o prestato durante il giorno di riposo settimanale;
- comma 5) relativamente alla frazionabilità dell'indennità "in misura non inferiore a 4 ore", significa che un dipendente che prende servizio per un periodo inferiore alle 4 ore, non ha diritto all'indennità oppure che ha diritto ad una indennità corrispondente a 4 ore di effettivo servizio?;
- comma 7) quando il turno di reperibilità cade nel giorno di riposo del dipendente il dipendente ha diritto a un ulteriore giorno di riposo? E cosa significa di conseguenza la frase seguente: ".... la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale"? Come ci si comporta inoltre in caso di pronta reperibilità notturna?

 

PARERE

 

Con riferimento alla nota prot. 862 in data 29 settembre 2006 di codesto spett. Ente con la quale si chiedono chiarimenti circa l'applicazione dell'istituto della reperibilità, si comunica quanto segue.
Relativamente all'importo dell'indennità per la reperibilità in giorno festivo o di riposo settimanale, nel caso di frazionamento di cui al quarto comma dell'articolo 28, compete il raddoppio dell'indennità stessa.
Per quanto concerne il significato della frazionabilità dell'indennità in misura non inferiore alle quattro ore (quinto comma), si evidenzia che con tale disposizione si intende sancire che non è possibile frazionare l'indennità in misura inferiore alle quattro ore e, conseguentemente, anche il periodo di reperibilità non può essere di durata inferiore.
Circa l'applicazione del disposto di cui al settimo comma, si segnala che la norma pare sufficientemente perspicua per cui si prevede espressamente che qualora la reperibilità cada in un giorno festivo il dipendente ha diritto di fruire di un giorno di riposo compensativo, fermo restando che tale giornata di riposo non deve far venire meno il normale orario di lavoro di 36 ore; pertanto, il dipendente dovrà effettuare l'orario completo redistribuendo sulle restanti giornate di lavoro le ore non svolte per riposo compensativo.
Si rileva, infine, che per quanto riguarda la reperibilità notturna l'unica norma pattizia è quella contenuta nel quarto comma e, pertanto, per tutti gli altri aspetti, tale tipologia di reperibilità è soggetta allo stesso trattamento delle altre.