QUESITO
L'art. 33 quinquies comma 1 del CCRL 24.12.2002, introdotto dall'art. 13 del CCRL 2008 recita "Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 41 del CCRL del 12 giugno 2000 il fondo unico aziendale è incrementato da risorse destinate alla realizzazione dei progetti specifici di gruppo, definiti all'inizio di ogni anno, finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti nella misura massima di € 100,00 per ogni unità di personale in forza al 31/12 dell'anno precedente. Eventuali residui non utilizzati per detti progetti specifici incrementano le risorse destinate al salario di risultato". Il testo interpretativo sottoscritto in data 10 luglio 2008, al quesito 10 punto b) ha precisato che "....... l'incremento del FUA con risorse destinata alla realizzazione di progetti specifici costituisce un obbligo per le Amministrazioni, fermo restando che qualora dette risorse non siano utilizzate per i citati progetti specifici di gruppo, andranno ad incrementare le risrse destinate al salario di risultato".
Alla luce di quanto sopra indicato si chiede di conoscere:
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot,n. 687 del 20 marzo u.s. si fa presente quanto segue per ciascun punto del Vs. quesito.
1. La volontà delle parti contrattuali, OO.SS. ed ARRS, al momento della conclusione dell’accordo del 21 maggio 2008, con riferimento all’art. 13, era stata quella di prevedere l’incremento del FUA nella misura fissa di euro 100,00 anche se poi, dall’effettiva stesura di questo articolo, se ne può dedurre interpretazioni diverse. A suffragare questa posizione vi è anche il fatto che al momento della predisposizione della tabella del costo contrattuale (allegati s ed n al contratto) l’importo preso a base di calcolo è appunto quello di euro 100,00 per ciascun dipendente. Con il testo interpretativo del 10 luglio 2008 si è fatto poi, come da Voi evidenziato, un ulteriore passo prevedendo l’obbligatorietà dell’incremento del FUA da risorse destinate alla realizzazione dei progetti anche nel caso in cui questi non siano realizzati e, nel verificarsi di questo caso, la destinazione dell’intera somma al salario di risultato.
2. La predisposizione dei progetti specifici di gruppo, il finanziamento degli stessi e la ripartizione delle risorse all’interno del gruppo, rientrano nella piena autonomia gestionale dell’ente ed è sufficiente darne informazione alle OO.SS. rappresentative secondo il disposto dell’art. 9 del CCRL 2000.
3. Il raggiungimento della misura minima media di euro 700,00 relativa al salario di risultato deve avvenire indipendentemente dal confluire sul salario stesso di risorse destinate alla realizzazione di progetti di gruppo.