RICHIESTA CHIARIMENTI

Data:

29 agosto 2000

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

Con riferimento al contratto del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 12 giugno 2000, si richiedono chiarimenti con riferimento a quanto in appresso riportato:

1.  Con riferimento all'art. 27 dell'accordo "Progressione interna nel sistema classificatorio" ed all'art. 30 bis, 1° comma della L.R. n. 45/95 "Passaggi interni", si richiede se il posto unico in pianta organica di categoria immediatamente superiore e vacante possa essere oggetto di progressione Interna da un posto unico in pianta organica di categoria immediatamente inferiore e con quali modalità.

Le selezioni per la progressione interna sono subordinate all'avvenuta concertazione di cui all'art. 10 dell'accordo?

E' possibile che in attesa della concertazione possa intervenire direttamente l'Ente interessato nello stabilire i criteri generali per lo svolgimento delle selezioni? I Comuni che, in base alle disposizioni di cui alle Leggi Bassanini bis e ter, hanno conferito, con specifiche deleghe, la responsabilità di Ufficio e di servizio a sesti livelli, ed hanno quindi impostato una organizzazione di lavoro e procedurale in tale senso, come possono operare alla luce delle disposizioni di cui all'art. 20 dell'accordo non avendo dipendenti inseribili nella categoria D ed essendo scadute le citate deleghe per cambio di Amministrazione, e volendo comunque mantenere la collaudata e valida organizzazione citata?

2.  Le disposizioni di cui agli artt. 13, 2° comma, 2° periodo e 25 dell'accordo comportano per i Comuni un blocco delle piante organiche?

3.  Il  fondo di cui all'art. 41 dell'accordo, in specie per quanto riguarda i punti b), c), d), può essere integrato con ulteriori fondi di ogni singolo Comune?

In effetti per la corresponsione almeno del minimo delle retribuzioni di cui all'art. 19 e 20 del comparto il fondo può risultare insufficiente.

 

 

 

PARERE

 

 

In riferimento alla nota Prot. n. 5287/I del 29 agosto 2000 di codesto Comune, si precisa che l’art. 27 del CCRL prevede la progressione interna nel sistema classificatorio nell’ambito dei contingenti stabiliti dal Regolamento di ciascun ente. Sono, quindi, i singoli enti che con proprio regolamento, nel rispetto del dettato dell’art. 30/bis della L.R. 45/95, devono determinare la quota dei posti disponibili nelle singole posizioni del sistema classificatorio da riservare agli interni. Si rammenta che sino all’approvazione del sopracitato Regolamento la materia continua ad essere disciplinata dal R.R. 6/96.

L’Ente deve concertare preventivamente (art. 10, comma 2, punto b), del CCRL) l’integrazione dei criteri per la progressione interna. Detta concertazione non comporta l’obbligo di accordo tra le parti, ma unicamente la sua conclusione nel termine massimo di 30 giorni, con verbalizzazione delle rispettive posizioni.

Negli enti privi di personale di Categoria D, le responsabilità dei servizi ricade sui Segretari comunali (L.R. 54/98 Art. 46, commi 3 e 4 – CCRL Art. 20, comma 1) ferma restando la possibilità di applicare il comma 3 dell’art. 20 del CCRL.

Le disposizioni contrattuali non prevedono blocchi della pianta organica, fermo restando l’automaticità del primo inquadramento previsto dall’Allegato C per i dipendenti in servizio. A regime la pianta organica è determinata con le procedure di cui alla L.R. 45/95. Il fondo unico aziendale non può essere integrato da ogni singolo Comune. Le quantità finanziarie sono fissate inderogabilmente dall’art. 41.

 

Contratto correlato