Quesiti e pareri

10/02/2002 Prot. 424/2002 obsoleto

Quesito sulla mobilità esterna extra compartimentale

QUESITO

 (*)

In data 05.06.2002 veniva inoltrato quesito al CELVA circa la mobilità, a richiesta del dipendente interessato, tra Comune e INPDAP; detto quesito veniva inoltrato in data 20.06.2002 da CELVA a codesta Agenzia, per l'espressione di parere in merito: l'Agenzia riscontrava la richiesta in data 12.08.2002 con nota prot. 350/ARRS, facendo riferimento all'art. 28 c. 4 lettera c) della L.R. 45/1995 ed all'art. 52 del CCRL 12.06.2000.
Si rileva peraltro che le citate disposizioni sono riferibili entrambe ad una diversa tipologia di mobilità; la L.R. 45/1995 infatti tratta la fattispecie del trasferimento "dall'Amministrazione regionale agli Enti della Regione Valle d'Aosta», mentre l'art. 52 del CCRL consente "il trasferimento del personale tra Enti diversi del comparto ".
Nel caso di specie, viceversa, si tratta di mobilità tra un Comune ed un Ente non ricompreso nel comparto, per cui, ad avviso dello scrivente, come già evidenziato nell'originaria richiesta del 05.06.2002, la normativa di riferimento non può che essere individuata nella legislazione nazionale in materia, e la formulazione ultima dell'art. 13 del Dlgs 29/1993 (art. 30 Dlgs 165/2001) non pare dare adito a dubbi circa l'accoglibilità della domanda presentata dal dipendente.
Peraltro, essendo stati informalmente interpellate alcune sigle sindacali, è stata da queste fornita risposta non univoca, e da parte di chi si è espresso in termini negativi è stato fatto riferimento ad un approfondimento sulla questione da parte di codesta Agenzia, che sarebbe pervenuta appunto ad una conclusione non favorevole circa l'accoglibilità della domanda.
Si rinnova pertanto richiesta di parere circa la problematica suddetta evidenziando il fatto che nel frattempo le due Amministrazioni interessate (Comune e INPDAP) si sono già espresse, sia pur genericamente, in senso favorevole all'accoglimento della domanda, pur riservandosi di accertare la procedibilità della stessa e previo concordamento dei relativi tempi operati.

 

PARERE

 

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 14621 del 23/08/2002, di pari oggetto, occorre innanzitutto precisare che per effetto della competenza legislativa primaria della Regione Valle d'Aosta in materia di personale la normativa nazionale citata nel quesito (art. 13 del D.Lgs. n. 29/1993 ed art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001) non è applicabile ai dipendenti delle Amministrazioni facenti parte del Comparto unico regionale. Ciò sarebbe possibile solo nel caso in cui il legislatore regionale intervenisse con l'emanazione di un provvedimento di recepimento delle disposizioni sopra menzionate, cosa che a tutt'oggi non è ancora avvenuta.
Con tale premessa si conclude che attualmente non esiste alcuna disciplina, né di tipo legislativo né di tipo contrattuale, che permetta di dare atto alla mobilità intercompartimentale: questo vuoto normativo, se da una parte non impedisce all'Amministrazione di dare il proprio assenso affinché il dipendente si trasferisca verso un Ente extra comparto, fa nascere forti perplessità sulle possibilità di accoglimento da parte di quest'ultimo con relativo inquadramento nei propri organici.