QUESITO SULL'UNITA' TEMPORALE MINIMA.

Data:

6 maggio 2003

Riferimenti:

Protocollo n. 356 / obsoleto

QUESITO

 (*)

Con riferimento all’istituto della maggiorazione oraria di cui al 4° comma dell’art. 7 bis, si ritiene che lo specifico compenso sia erogabile solo se, nella stessa giornata lavorativa o nel medesimo turno, sia prestata una ora intera di lavoro, nelle fasce orarie indicate nella tabella A, come richiamata nel citato 4° comma. Sono da ritenersi irrilevanti, in altre parole, le frazioni di ora. A sostegno dell’assunto, oltre al tenore letterale della locuzione (“è dovuta una maggiorazione per ogni ora di servizio prestato”) e all’assenza di specifiche formulazioni sulla rilevanza del frazionamento, v’è anche la “ratio” della norma contrattuale che pare voler apprezzare , come significativo disagio, compensabile con la quota maggiorata, solo quella quantità di tempo pari ad un ora.

 

PARERE

 

Si concorda che l’unità temporale minima per l’attribuzione della maggiorazione di cui all’art. 7 comma 4 sia l’ora.

Contratto correlato