Quesito sull'indennità corrisposta al personale dell'area di vigilanza - art. 37 CCNL 94/97.

Data:

12 dicembre 2002

Riferimenti:

Protocollo n. 538 / obsoleto

QUESITO

 (*)

In riferimento all'art. 37 comma 1 del CCNL 94/97 che cita: "Dal 1' dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:
a) ....... 
b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: Lire 1.570.000 annue lorde. ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge.n. 65 del 1986 : L. 937.000 per 12 mesi"

Nel caso specifico l'Amministrazione Comunale corrisponde alla dipendente Lire 1.570.000 annue in quanto, essendo inquadrata nella categoria C posizione C1 - agente di polizia municipale – la stessa esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.
Tale indennità spetta anche alla dipendente che si trova:
• In astensione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione?
• in congedo di maternità ( astensione obbligatoria) ?
• in congedo parentale (astensione facoltativa)?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota del 31/10/2002, di pari oggetto, si rileva che l’indennità di cui all’oggetto segue la stessa dinamica retributiva dello stipendio tabellare: per le assenze dal servizio per le quali lo stipendio è retribuito per intero anche l’indennità di vigilanza – art. 37 CCNL 94/97 – è retribuita al 100%; per  quelle assenze per le quali lo stipendio non è pagato interamente, l’indennità in questione è ridotta nella stessa misura.

Contratto correlato