Quesito sull'applicazione del testo concordato in materia di distacchi sindacali, sottoscritto in data 14 maggio 2008.
10 gennaio 2008
Protocollo n. 418
QUESITO
Un dipendente dell'Ente ha richiesto e ottenuto il distacco sindacale nel periodo in cui, con incarico annuale, era stato nominato Responsabile di Servizio. Durante il periodo pluriennale di distacco sindacale, in base alla normativa vigente, indipendentemente dal fatto che la nomina di Responsabile di Servizio scadesse, il dipendente ha goduto di un trattamento economico comprensivo di stipendio tabellare e retribuzione di posizione.
Prima di ultimare il periodo di distacco sindacale il dipendente ha richiesto e ottenuto il comando presso l'Amministrazione regionale. Il dipendente ha quindi concluso il periodo di distacco sindacale il giorno 31/3/2007 e ha iniziato il periodo di comando presso l'Amministrazione regionale il giorno 1/4/2007. Con la presente si richiede se la clausola di salvaguardia esplicitata nell'articolo in oggetto, essendo riferita a dipendente non dirigente che rientra inservizio dopo un periodo di distacco o aspettativa sindacale e ottiene un trasferimento, sia applicabile anche al caso specifico e cioè se il trattamento economico in godimento nel periodo di distacco sindacale che comprendeva stipendio tabellare e retribuzione di posizione, si trasformi in un assegno ad personam fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici. Inoltre si chiede di precisare quale dovrebbe essere il trattamento economico da applicare al dipendente se questi, dopo il periodo di comando presso l'amministrazione regionale, rientrasse in servizio presso l'Ente.
PARERE
Si fa seguito a quanto richiesto con Vs. nota prot. 6731/1/5 in data 3 settembre 2008 circa l’applicazione dell’articolo 7 del testo concordato di cui in oggetto. Si è spiacenti di dover comunicare che l’interpretazione relativa non compete alla scrivente Agenzia, in quanto detto accordo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione con le Organizzazioni sindacali. In conseguenza di ciò gli interrogativi contenuti nella sopraccitata nota di codesta spett. Comunità montana dovranno essere indirizzati all’Amministrazione regionale.
Si coglie, tuttavia, l’occasione per evidenziare che l’art. 48 della L.R. 45/95 demanda ad un apposito accordo tra Presidente della Giunta regionale e le OO.SS. la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali, nonché le modalità per la loro utilizzazione, mentre la materia relativa alle retribuzioni ed alla disciplina contrattuale dei dipendenti del comparto, ivi compresi coloro che usufruiscono di aspettativa sindacale, è incardinata dalla stessa L.R. n. 45/95 (artt. 37-38-46) all’ARRS.
In tale contesto normativo corre l’obbligo di esprimere perplessità di metodo (incompetenza) e di contenuto sul dettato dell’art. 7 del testo concordato che interviene su materia relativa al trattamento retributivo dalla legge demandata all’ARRS.
Contratto correlato
TESTO INTERPRETATIVO TRA ARRS E OO.SS. PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRIENNI NORMATIVI 2002/2005 - 2006/2009 E DEI BIENNI ECONOMICI 2006/2007 - 2008/2009 PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Accordi di Comparto Categorie
- Area
- Comparto Unico Livelli