Quesito su ricovero durante aspettativa ai sensi dell'art. 16 del CCRL 24.12.2002.

Data:

17 novembre 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 757

QUESITO

 

Si richiede il parere per la seguente situazione:

Una dipendente di questa Amministrazione ha richiesto un periodo di aspettativa per motivi personali ai sensi dell'art. 16 del CCRL 24/12/2002 dal 02/10/2009 al 02/11/2009. Il giorno 24/10/2009 è stato ricoverato. Trattandosi di rapporto di lavoro sospeso, il ricovero ha valenza per il datore di lavoro solo a partire dal 03/11/2009 se ancora in essere ?

 

PARERE

 

In relazione a quanto richiesto con Vs. nota prot. 4354 del giorno 26 ottobre 2009, pare potersi ritenere che nel caso di fruizione di un periodo di aspettativa per motivi personali di cui all’articolo 16 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, l’eventuale malattia sopravvenuta, anche qualora abbia dato luogo a ricovero ospedaliero, non interrompa l’aspettativa stessa. Non vi è, infatti, una previsione in tal senso e quando la normativa contrattuale ha ritenuto di riconoscere alla malattia l’effetto di interrompere un’assenza lo ha esplicitamente affermato (si veda, ad esempio, l’articolo 3, comma 9 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 come sostituito dall’articolo 1/bis del C.C.R.L. 21 maggio 2008 in materia di ferie).

Contratto correlato