Quesito su indennità di disponibilità ed indennità di vigilanza per sgombero neve.

Data:

7 dicembre 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 287

Argomenti

 

QUESITO

 

In seguito all'applicazione della contrattazione di cui in oggetto ad un dipendente vengono erogate mensilmente le seguenti indennità (per il periodo 1.11.2009 - 30.04.2010):

indennità di disponibilità (€ 210,00) + indennità di vigilanza (€ 90,00)

Il dipendente ha richiesto in congedo per matrimonio per il periodo dall'8 aprile al 22 aprile 2010.

Alla luce di quanto sopra si intende procedere alla riduzione delle indennità suddette come segue:

- dall'11° al 15° giorno di congedo - riduzione dell'indennità di disponibilità  (in modo proporzionale)

- 15 giorni dell'indennità di vigilanza (€ 45,00)

Con la presente si chiede se la procedura che si intende adottare risulta corretta.

 

PARERE

 

La materia contrattuale è in fase di revisione con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nel caso di matrimonio di un vostro dipendente l’indennità di disponibilità è riproporzionata a decorrere dall’undicesimo giorno di assenza nell’arco del mese così come previsto dal punto 3 dell’accordo per il rinnovo del contratto di settore per i comuni e le comunità montane per lo sgombero neve.

Per quanto riguarda l’indennità di vigilanza la materia, come già detto, è attualmente oggetto di revisione: il nuovo punto 5 che verrà sostituito nel contratto prevede espressamente che detta indennità venga riproporzionata in relazione alle assenze del lavoratore nel corso del mese. Ciononostante, come già espresso nel nostro parere n. 542 del 25/08/2009 rinvenibile nella sezione quesiti e pareri del sito www.arrsvda.it alla voce “sgombero neve”, anche con l’attuale formulazione si può giungere alla stessa conclusione in virtù di quanto previsto al punto 2 laddove si prevede che il personale, al fine di beneficiare dell’indennità, deve essere concretamente adibito al servizio.

Contratto correlato