Quesito relativo alle trasferte per corsi di aggiornamento

Data:

28 ottobre 2004

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)
Con la presente si richiede a Codesta Spettabile Agenzia se l'interpretazione data da questo Comune, per le trasferte che i dipendenti effettuano per i corsi di aggiornamento, è giusta:
Considerato che il C.C.R.L. sottoscritto il 24/12/2002 non distingue le trasferte per lavoro presso altre sedi dalle trasferte per corsi di aggiornamento, si è ritenuto di applicare in ogni caso l'art. 44. Si ritiene pertanto che con le parole "DIPENDENTI COMANDATI" del comma n. 1 si intende anche coloro che il COMUNE ISCRIVE ad eventuali giornate di studio. Non vi sono dubbi sul fatto che l'indennità di trasferta spetta dall'ora di partenza dalla sede o dalla dimora sino all'ora di arrivo alla sede oppure al rientro a casa. Il problema sorge per la contabilizzazione delle ore di straordinario effettuato. Il comma 2 lettera d) precisa che il compenso per lavoro straordinario spetta per l'attività lavorativo NELLA SEDE DELLA TRASFERTA (e perciò nel luogo in cui si tiene il corso di aggiornamento) e si considera a tal fine SOLO IL TEMPO EFFETTIVAMENTE LAVORATO (cioè l'effettivo svolgimento del corso, deducendolo dal programma). Infine, nel caso in cui l'orario del giorno presso il Comune è di ore maggiori rispetto a quelle del corso, e considerando anche le ore di viaggio si effettuano almeno un numero di ore pari all'orario di lavoro previsto in sede, non si ritiene di dover penalizzare il dipendente richiedendo allo stesso di lavorare per la differenza tra l'orario da effettuare presso la sede e l'orario del programma del corso di aggiornamento.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 7688 del 28.10.2004, di pari oggetto, si precisa:
• il dipendente è da considerare in trasferta anche quando sia comandato dall'amministrazione di appartenenza a seguire un corso di aggiornamento (e vengano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 44 CCRL 24.12.2002);
• il compenso per lavoro straordinario è calcolato esclusivamente quando il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta e, nella fattispecie, nel luogo dove viene svolto il corso di aggiornamento, è superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata;
• il tempo occorso per il viaggio, se non entrocontenuto nell'orario ordinario di lavoro, non può in nessun caso essere considerato come tempo effettivamente lavorato ma viene invece considerato come tempo di trasferta. Laddove  il normale orario di lavoro previsto per la giornata è superiore alla durata del corso ed al tempo necessario per il rientro, il dipendente dovrà riprendere la normale attività lavorativa sino al completamento dell'orario di lavoro ordinario.

Contratto correlato