QUESITO
(*)
Con la presente, ai fini della regolare applicazione delle disposizioni dell'art. 1 del testo di accordo di cui all'oggetto, si inoltre il seguente quesito:
Si chiede se la decurtazione di 1/30 o di 1/360 delle indennità fisse e ricorrenti, si applica anche nei casi delle indennità che spettano per i periodi di effettivo servizio (per esempio nel caso della indennità di rischio che compete "per il periodo di effettiva esposizione al rischio" - art. 38 CCRL 2002).
Il dubbio sorge in quanto nei periodi di assenza per malattia o permessi o congedi l'indennità di rischio non dovrebbe già essere corrisposta: Se venisse ulteriormente decurtata parrebbe che per la stessa giornata di assenza (nel caso di malattia) venga detratta due volte. Oppure la decurtazione si applica alle indennità espressamente individuate al comma 12 dell'art. 5 del CCRL 2002, come sostituito dall'art. 2 dell'accordo 2008?
Si chiede inoltre se per il personale in servizio a part-time la decurtazione deve essere anche rapportata alla relativa percentuale di servizio.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 7939 del giorno 15 ottobre 2009, nella quale si chiedono chiarimenti circa le modalità di decurtazione delle indennità fisse e ricorrenti in caso di malattia ai sensi dell’accordo di cui in oggetto, si rileva quanto segue.
Le decurtazioni di 1/30 e di 1/360 devono essere applicate unicamente alle indennità fisse e ricorrenti e non anche, come nel caso dell’indennità di rischio, a quelle la cui corresponsione è subordinata all’effettiva presenza in servizio.
Per quanto concerne, invece, il quesito inerente alla decurtazione da applicare al personale in servizio a tempo parziale si ritiene che avvenga sull’ammontare dell’indennità già riproporzionata alla percentuale di servizio.