QUESITO RELATIVO AL TESTO DI ACCORDO 21 MAGGIO 2008 RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DELLR PROGRESSIONI ORIZZONTALI IN CASO DI UTILIZZO DI PERSONALE IN CONVENZIONE TRA PIU' ENTI.

Data:

17 novembre 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 759

QUESITO

Con la presente si richiede di voler esprimere la corretta interpretazione della normativa in materia di progressione economica orizzontale in graduatoria unica. L'interpretazione è stata oggetto di contestazione da parte delle OO.SS. di categoria e pertanto si vuole la conferma al fine di non ledere i diritti di alcun dipendente.

Situazione 1

Dipendente in convenzione tra due Enti al 50% del tempo pieno di ogni Ente - INTERPRETAZIONE

In tutti e due gli Enti il dipendente ha contribuito ad incrementare il fondo unico per la progressione orizzontale nella misura del 50% (pari a € 121,50 trattandosi di dipendente in categoria D). In tutti e due gli Enti avendo raggiunto un punteggio elevato gli è stato assegnato un fondo per la progressione orizzontale di € 220,08 pari al 50% di 440,17. Dalle OO.SS. di categoria telefonicamente ci è stato richiesto di provvedere al ricalcolo in quanto il dipendente in convenzione va conteggiato esclusivamente nel Comune capo convenzione che poi ripartisce i costo tra i due enti. La ns. interpretazione, contestata dalle OO.SS, di categoria, ci sembra piu' corretta in quanto il dipendente che presta  in egual misura il servizio nei due enti porta all'interno del Fondo la stessa cifra e ne detrae dal fondo lo stesso importo; se lo stesso invece viene conteggiato esclusivamente nel Comune capo convenzione questo inserisce nel fondo la somma di € 242,10 ma ne detrae la somma di € 440,17 a scapito degli altgri dipendenti del Comune capo convenzione.

Situazione 2

Dipendente che si è trasferito nel nostro Ente, tramite l'istituto della mobilità, a partire dal 1° febbraio 2008 e che nell'Ente di provenienza ha maturato il diritto alla progressione orizzontale.

Dalle OO.SS. di categoria interpellate, in sede di incontro per la definizione dell'accordo per l'utilizzo del FUA, ci è stato comunicato che qualora il dipendente ha maturato il diritto alla progressione orizzontale nell'ente di appartenenza alla data del 31.12.2007, mantiene il diritto stesso nel nuovo Ente, a prescindere dalla quantità del fondo dell'ente in cui si è trasferito e lo mantiene per sempre.

A nostro giudizio questa  interpretazione va a ledere quelli che sono i principi della progressione orizzontale in quanto se lo stesso dipendente si trovava già trasferito prima del 31.12.2007 non ne avrebbe avuto diritto, considerando che altri dipendenti l'avrebbero superato nella graduatoria unica. Sarebbe perlomeno opportuno, pur erogando per il 2008 la somma relativa, procedere al ricalcolo per gli anni successivi.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 5814 del giorno 20 ottobre 2009, trasmessaci dal CELVA con nota elettronica prot. 5105 in data 21 ottobre 2009, nella quale si chiedono chiarimenti circa le modalità di applicazione delle norme in materia di progressioni orizzontali, si rileva quanto segue.

Nel caso di convenzione tra enti per l’utilizzo di unità di personale è l’atto formale disciplinante la convenzione stessa che precisa come debbano essere ripartiti gli oneri per la retribuzione dei dipendenti: Anche nel caso di pagamento del maggior costo derivante dal passaggio alla quarta posizione retributiva è l’ente indicato in convenzione che dovrà, attingendo dal proprio fondo, provvedere facendosi poi rimborsare dagli altri enti le rispettive somme sulla base delle percentuali di utilizzo del personale. Detta conclusione appare, nella fattispecie, avvalorata anche da quanto previsto nella convenzione inviataci che, all’articolo 3, terzo comma fa riferimento a detto principio.

Per quanto concerne il quesito relativo ad un dipendente che ha acquisito la quarta posizione retributiva e che passi ad altro ente tramite l’istituto della mobilità , si rinvia alla risposta n. 510 del giorno 11/11/2008 contenuta nel sito di questa Agenzia www.arrsvda.it sotto la voce “progressioni orizzontali”.

 

 

 

Contratto correlato