QUESITO
In riferimento all'art. 17 dell'accordo in oggetto, si chiede di chiarire se la maggiorazione del 33% delle somme liquidate e da liquidare sugli incentivi maturati dal 01/01/2006, di cui al comma 2, è comunque riconosciuta nel caso la percentuale dell'incentivo raggiunge già la quota massima del 2% dell'importo a base di gara (limite previsto nel medesimo articolo al comma 1).
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 930 del 2 febbraio u.s., si precisa che la definizione delle nuove percentuali di ripartizione del fondo per le prestazioni tecniche di cui al comma 1 dell’art. 17 del CCRL 21/05/2008 (in misura massima del 2% dell’importo a base di gara) non è ancora avvenuta in quanto non è stato sottoscritto il nuovo accordo disciplinante la materia previsto dallo stesso articolo.
In assenza del citato nuovo accordo per la definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici rimane in vigore il contratto stipulato il 4/04/2002 che, all’art. 2 comma 3, fissa nella misura massima del 1,5% dell’importo posto a base di gara la percentuale da destinare alla costituzione del fondo per le prestazioni tecniche. Questa disciplina, che fissa la percentuale massima applicabile, va integrata con quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 17 CCRL 21/05/2008, che stabilisce che dalla data del 01/01/2006 fino alla sottoscrizione del nuovo accordo sulle somme liquidate o da liquidare deve essere riconosciuta la maggiorazione del 33%.