Quesito in merito alla nomina di responsabile di servizio.

Data:

2 maggio 2006

Riferimenti:

Protocollo n. 402 / obsoleto

QUESITO

 (*)

Nel precisare che nel corso della primavera del corrente anno è stato attivato il servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive per il polo della Bassa Valle d'Aosta comprendente le Comunità Montane Walser — Mont Rose — Evancon e Monte Cervino, mediante la costituzione di un ufficio associato alla cui direzione è stato preposto il dirigente tecnico della Comunità Montana Mont Rose, che verrà a breve distaccato per il 90% del proprio orario di lavoro, la presente per richiedere se la residua attività lavorativa che verrà espletata non solo per la Comunità Montana ma per il supporto a tutti i Comuni del comprensorio in materia dí lavori pubblici (con i quali vi è apposita convenzione), possa essere di ostacolo all'applicazione dell'art. 20 del C.C.R.L. 12.06.2000 ovvero alla nomina dei responsabili di servizio, previsto per quegli Enti che risultino privi di posizioni dirigenziali.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 2890 del 2.05.2006, di pari oggetto, si ritiene che l'interpretazione letterale dell'art. 20 del CCRL 12.06.2000 sia sufficientemente esaustiva: come peraltro già da Voi indicato nel quesito posto, la possibilità di nominare responsabile del servizio il dipendente di categoria D o, in caso di assenza di lavoratori ricoprenti questa categoria, di dipendente classificato in categoria C, posizione C2, è prevista unicamente per gli Enti di cui alla L.R. n. 54/98 privi di posizioni dirigenziali oltre al segretario comunale.

Ne consegue che la presenza di un dirigente, seppur utilizzato in convenzione con altri Enti, preclude la possibilità di nomina di responsabili di servizio.

Contratto correlato