QUESITO IN MERITO ALLA FRUIZIONE DI PERMESSI RETRIBUITI IN CONCOMITANZA CON LE FERIE
18 aprile 2007
obsoleto
QUESITO
(*)
Premesso che una dipendente collocata in congedo ordinario ha richiesto di poter usufruire dei permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni ai sensi dell'art. 17 della L.R. N. 23 del 4 settembre 2001.
Si richiede, stante che l'art. 3 del C.C.R.L. 24.12.2002 prevede la sospensione delle ferie solo per esigenze di servizio (comma 7) e per malattia/ricovero ospedaliero (comma 10), e che il comma 5 dell'art. 8 recita che "i permessi di cui al comma 1 (..) non riducono le ferie" se la domanda possa essere accolta e qualora l'esito fosse favorevole, se Io stesso sia estendibile ad altri permessi retribuiti.
PARERE
Facendo seguito alla Vs. nota prot. 0001919/8/3 in data 18 aprile 2007, come integrata con successiva nota prot. 00020781/8/3 del giorno 30 aprile 2007, si evidenzia quanto segue.
Così come correttamente ricordato nella prima nota di codesta spett. Amministrazione comunale, l’articolo 3 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, prevede quali uniche cause di interruzione delle ferie quelle contemplate dai commi 7 e 10 (esigenze di servizio e malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero).
Le citate disposizioni pattizie non sono suscettibili di interpretazione estensiva (anche se vi sono posizioni che tendono pur con qualche dubbio a riconoscere l’interruzione delle ferie in caso di lutto) e, pertanto, anche nel caso prospettato da codesto Comune, non pare potersi accedere alla richiesta della dipendente che ricopre cariche istituzionali di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 23/2001.
Non pare, d’altro lato, di ausilio il disposto di cui al comma 5 dell’articolo 8 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 in quanto allorquando la norma sancisce che “i permessi retribuiti di cui al comma 1 … non riducono le ferie” intende semplicemente significare che durante la fruizione di tali tipologie di permessi si continuano a maturare le ferie.
Venendo, poi, al quesito formulato con la seconda nota da parte di codesta spett. Amministrazione comunale non si può che rilevare che la disciplina del caso prospettato è rintracciabile negli articoli 34 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il citato articolo 34, trattando del congedo parentale, richiama all’ultimo comma il disposto contenuto nei commi 4, 6 e 7 dell’articolo 22 e il comma 6 dell’articolo 22 sancisce espressamente “Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo per maternità". Da ciò discende palesemente che nel caso in cui una dipendente sia stata collocata in astensione facoltativa per maternità non possa usufruire dei permessi retribuiti da qualsiasi disposizione previsti.
Contratto correlato
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