Quesito in merito alla disciplina applicabile per le situazioni contemplate dall'art. 18, commi 5,6,7,8 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.

Data:

27 aprile 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 270 / obsoleto

QUESITO

 (*)

Si richiede un parere a codesta Agenzia al fine di individuare la fonte normativa cui fare riferimento per determinare correttamente il trattamento economico spettante al personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato e dipendente da amministrazioni o enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale che, alla data di entrata in vigore della l.r. in oggetto, prestava servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando.

Il quesito nasce dalla circostanza che la norma in oggetto prevede particolari disposizioni (comma 9) per i soli casi di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione e non disciplina il trattamento economico spettante ai dipendenti che sono collocati in posizione di comando e per i quali, in applicazione della l.r. n. 9/2008, è stato previsto l'inquadramento in posti vacanti della corrispondente categoria/posizione degli organici di cui all'art. 26, comma 1, della l.r. 45/1995. A tale proposito si precisa quanto segue:

  1. i vigenti contratti collettivi relativi al personale delle categorie del comparto unico regionale disciplinano unicamente la mobilità "intracomparto", attualmente regolata dall'art. 29 del CCRL del 24/12/2002 e non contengono anche una disciplina relativa alla mobilità "extracomparto" in quanto si tratta di un istituto non previsto dalla normativa regionale;
  2. il CCRL del 21 maggio 2008, relativo al personale delle categorie del comparto unico regionale, ha istituito quattro posizioni retributive (dalla prima alla quarta) alle quali corrispondono quattro differenti stipendi tabellari ed ha indicato le modalità di collocamento dei dipendenti nell'ambito delle diverse posizioni retributive (una per ciascuna categoria di appartenenza) in considerazione di particolari eventi riguardanti il rapporto di lavoro (art. 28 del  CCRL del 21.05.2008);
  3. la l.r. 38/1997, all'art. 1, disponeva un'analoga procedura di inquadramento del personale in comando presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma e, anch'essa, non ha disciplinato il trattamento economico spettante ai soggetti inquadrati presso l'Amministrazione regionale. All'atto dell'inquadramento, però, si era in vigenza dell'art. 15 della l.r. 68/1969, che, al comma 2, stabiliva, nel caso di passaggi all'Amministrazione regionale dallo Stato o da altri enti o amministrazioni pubbliche, il riconoscimento al dipendente della retribuzione individuale di anzianità conseguita nell'ente di provenienza;
  4. la disposizione di legge in ambito nazionale con oggetto "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse" prevede, al comma 2quinquies dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che "Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione".

Alla luce di quanto sopra, la scrivente ha presentato un apposito quesito al competente dipartimento regionale al fine di individuare la fonte normativa cui fare riferimento (legge o contratto collettivo ?) per stabilire il trattamento economico spettante al personale inquadrato presso l'Amministrazione regionale ai sensi della l.r. n. 9/2008. A tal proposito il citato Dipartimento è pervenuto alla conclusione che, considerato che l'art. 66, comma 5 della l.r. 45/95 dispone che le norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore della legge (legge 32/2007) e non espressamemte abrogate, continuano a disciplinare il rapporto di lavoro del personale regionale fino alla stipula dei contratti collettivi disciplinati dalla l.r. 45/1995, al personale inquadrato presso l'Amministrazione regionale ai sensi della l.r. n. 9/2008 spetterebbe il trattamento economico previsto dalla fonte legislativa e, solo successivamente al passaggio della competenza dalla fonte legislativa a quella contrattuale (mediante abrogazione della disciplina legislativa e corrispondente disciplina nell'ambito di un contratto di comparto), sarebbe corretto applicare le disposizioni previste dai contratti collettivi. A supporto della propria interpretazione, il dipartimento contattato per il parere ha precisato, altresì, che i contratti collettivi nulla hanno previsto in merito alla disciplina del trattamento economico del personale proveniente da amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici non appartenenti al comparto unico regionale e, conseguentemente, le disposizioni legislative, non ancora abrogate, sarebbero da intendersi quali uniche norme di riferimento alle quali dare applicazione relativamente al personale considerato. 

Sulla base della suddetta interpretazione ed il conseguente riferimento alla fonte legislativa ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale in oggetto, la scrivente amministrazione dovrebbe includere nel trattamento economico stesso anche le eventuali indennità individuali quali ad esempio la retribuzione individuale di anzianità o l'eventuale assegno ad personam: tuttavia, ai fini prudenziali, la scrivente amministrazione ha predisposto l'atto di inquadramento mediante l'attribuzione della prima posizione retributiva (intesa come posizione di ingresso nell'amministrazione regionale, fatte salve le procedure di progressione orizzontale previste dal CCRL) nell'ambito della categoria e posizione economica di inquadramento, senza altro riconoscimento di trattamento economico in godimento.

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede il parere di codesta Agenzia in merito alla fonte normativa cui fare riferimento per la determinazione del corretto trattamento economico da attribuire al personale in questione. 

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 5501/UP in data 27 febbraio 2009 con la quale si chiede il parere di questa Agenzia circa la disciplina applicabile al personale che, prestando servizio presso l’Amministrazione regionale in forza di comando sia, poi, assunto a tempo indeterminato ai sensi delle norme di cui in oggetto, si rileva quanto segue.

L’attuale disciplina contrattuale del comparto unico nulla prevede in materia di mobilità intercompartimentale nonché del relativo trattamento economico e ciò non a causa di un’omissione in sede di contrattazione ma di una scelta effettuata dal legislatore che, con la legge regionale n. 45/1995, non ha previsto il detto tipo di mobilità.

Con la norma di cui in oggetto, però, il legislatore regionale ha disciplinato una specifica fattispecie riguardante il personale già in comando presso l’Amministrazione regionale, che, su specifica istanza e previo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, può transitare definitivamente nei ruoli regionali andando a ricoprire posti vacanti in organico.

Non pare a questa Agenzia che le norme (art. 15, secondo comma della l.r. n. 68/1989 o articolo 30, comma 2quinquies del D. lgs. n. 165/2001) richiamate da codesto dipartimento possano, in materia di trattamento economico, trovare applicazione nel caso di specie in quanto il comma 4bis dell’art. 2 della legge regionale n. 45/1995 sancisce espressamente: “L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi … . Le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi … .”.

Di conseguenza a quanto sopra riportato non si può che concludere che il personale di cui all’articolo 18, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 9/2008 potrà beneficiare dell’ordinario trattamento economico previsto dall’attuale “corpus” contrattuale.

 

 

Contratto correlato