QUESITO
L'articolo 151 del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico prevede la possibilità di riconoscere ai dipendenti un salario di organizzazione per le particolari situazioni che si possono verificare all'interno degli enti.
Nel corso delle più recenti contrattazioni collettive decentrate riguardanti la ripartizione del fondo unico aziendale, le organizzazioni sindacali hanno sostenuto che la voce retributiva riconosciuta per una particolare situazione non potesse superare il minimo dell'indennità di posizione di cui all'articolo 38 e 172 dello stesso testo unico, determinata in 3.615,20 euro (7.000.000 lire previste al comma 2 dell'articolo 19 del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000).
In relazione a:
- l'assenza di alcuna previsione contrattuale in merito ad un limite superiore del salario di organizzazione per particolari situazioni;
- l'assenza, nel nuovo testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico, di un limite inferiore dell'indennità di posizione, invece contenuto nel contratto del 12 giugno 2000;
- la risposta fornita al quesito del 11 febbraio 2002, con il quale codesta agenzia sostiene che la genericità della formula contrattuale, che disciplina le particolari situazioni che possono verificarsi all'interno degli enti, è scaturita da una precisa volontà delle parti contraenti finalizzata a creare uno strumento flessibile i cui criteri applicativi e parametri economici sono stabiliti nell'accordo decentrato tra ente e organizzazioni sindacali,
richiedo un parere in merito all'interpretazione, fornita da questa amministrazione, secondo la quale l'importo di 3.615,20 euro non costituisce un limite superiore del salario di organizzazione per una particolare situazione dell'ente.
PARERE
Come correttamente osservato da codesto spett. ente l’art. 007, comma 1, lett. “g” del testo unico di cui in oggetto non reca alcuna determinazione in ordine alla misura del corrispettivo spettante per l’attribuzione di particolari mansioni o funzioni che possano rientrare nell’ambito delle particolari situazioni e, di conseguenza, il solo limite è quello costituito dalle risorse presenti nel fondo unico aziendale di cui all’art. 150 e seguenti dello stesso testo unico. La disponibilità del fondo unico, depurata dell’ammontare necessario per la corresponsione delle indennità indefettibili quali, ad esempio, quella per il salario di risultato, costituisce il limite delle risorse attribuibili ai dipendenti in virtù delle scelte operate in sede di contrattazione decentrata.
Il parere del giorno 11 febbraio 2002, come ricordato da codesto ente, richiama la peculiare flessibilità dello strumento contrattuale delle “particolari situazioni” e lo stesso è stato voluto per la finalità di “… remunerare eventuali situazioni non riconducibili negli altri istituti previsti dal contratto.”.
Si ritiene, in conclusione, che non si possano configurare limiti della misura del corrispettivo de quo se non nei termini sopra indicati stante il silenzio delle norma specifica.