QUESITO
(*)
In relazione a precedente lettera prot. 443/ARRS, avente medesimo oggetto, ci permettiamo di scriverVi nuovamente al fine di trasmetterVi alcuni documenti che, a nostro avviso, evidenziano la particolarità del caso trattato, in quanto la dipendente in oggetto:
- è stata assunta nel 1987 presso l'ente APT Monte Rosa Walser, successivamente trasformata in AIAT Monte Rosa Walser, con conseguente scissione del comprensorio, che includeva inizialmente l'intero territorio attualmente "gestito" dall'AIAT la porta della vallée;
- è passata al nuovo ente di appartenenza per effetto di una mobilità, quindi di un accordo tra enti, senza alcuna interruzione di contratto, né alcun cambio di categoria e posizione ed è stata assegnata quale "risorsa umana" all'AIAT la porta della vallée quando era ancora dipendente di ruolo presso l'APT Monte Rosa Walser.
In merito a quanto sopra esposto, Vi preghiamo quindi di voler prendere in considerazione un riesame della nostra domanda, valutando gli atti qui allegati anche in vista della riorganizzazione delle AIAT prevista per il prossimo anno, che prevede l'accorpamento degli undici uffici in un unico Ente regionale.
PARERE
Si dà seguito alla Vs. nota prot. 565 del giorno 12 novembre 2008 con la quale si richiede una revisione del parere a suo tempo espresso con nota prot. n. 443 in data 21 ottobre 2008 in materia di corresponsione del premio ventennale di anzianità.
Dalla documentazione allegata alla Vs. nota sopra richiamata risulta che la dipendente ha richiesto in data 19 dicembre 2001 il trasferimento presso l’istituenda AIAT di Pont-Saint-Martin e, pertanto, non appare possibile mutare le conclusioni a suo tempo già formulate con la richiamata nota prot. 443/2008.
A differente conclusione si potrebbe forse pervenire qualora il presupposto risiedesse in una decisione degli Enti competenti con la quale fosse stata istituita una nuova AIAT scorporando una parte del territorio della precedente e che, d’imperio, avesse disposto anche il trasferimento della dipendente.