Quesito in merito alla contrattazione di settore relativa al testo di accordo per la definizione degli istituti. dello sgombero neve nel settore Comuni e Comunità Montane del 15.11.2002
7 novembre 2006
obsoleto
QUESITO
(*)
L'Amministrazione Comunale di Roisan, in seguito all'adozione della deliberazione di definizione dell'accordo interno ed al recepimento dell'accordo di settore per il servizio dello sgombero neve per il periodo 15.11.2005 - 15.04.2006, che prevedeva l'utilizzo dei due dipendenti all'uopo assunti a tempo indeterminato, ha sostenuto positivamente un contenzioso con uno di essi, e di conseguenza, al momento della liquidazione delle somme spettanti ha provveduto con provvedimento del Segretario, a conguagliare l'indennità di disponibilità corrisposta mensilmente, all'effettivo periodo in cui il dipendente, dissidente, ha concretamente svolto il servizio.
Si chiede pertanto di voler confermare se anche tale indennità vada rapportata al periodo (giorni/ore) di effettivo servizio prestato in base a quanto stabilito dal punto 3 dell'accordo di settore del 25.11.2002.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 3359 del 11.07.2006, di pari oggetto, si ritiene che, riguardo al caso specifico descritto, di un dipendente che non abbia concretamente svolto il servizio di sgombero neve nel periodo dal 15/11/2005 al 07/03/2006, l'indennità di disponibilità prevista dall'accordo di cui all'oggetto non sia dovuta; questo per quanto previsto al punto 3 del citato accordo che sancisce che l'indennità «verrà corrisposta al personale concretamente adibito all'effettivo svolgimento del servizio …». Anche il punto 6, nel quale viene determinata l'indennità di sgombero neve, corrisposta per ogni ora di servizio, oltre il normale orario di lavoro, rafforza l'interpretazione appena data in quanto sancisce la necessità dell'effettivo svolgimento del servizio per ottenere le corrispondenti remunerazioni.
Non rileva, per il caso in questione, il fatto che tra Amministrazione e dipendente sia stato aperto un contenzioso che si è concluso con la conciliazione presso la Direzione Regionale del Lavoro. Nelle cinque istanze del ricorrente e nelle osservazioni poste dall'Ente, stando alle informazioni fornite da codesta Amministrazione comunale per le vie brevi, non è stato mai posto il problema relativo all'indennità di disponibilità ma sono state considerate le sanzioni disciplinari comminate (prevedendo una diminuzione delle giornate di sospensione) ed i disservizi provocati dal rifiuto del dipendente ad eseguire lo sgombero neve (prevedendo di non addebitare il costo dei disservizi creati ed il costo dei danni subiti). Essendo stata, pertanto, avviata la procedura di conciliazione su un argomento ben definito non si sarebbe potuto nemmeno porre all'attenzione del collegio un'altra questione che non aveva formato oggetto della richiesta.
Tutt'al più si può evincere, dalla conciliazione realizzata, che vi è una conferma della mancanza dei presupposti per il pagamento dell'indennità di disponibilità: essendo la sanzione disciplinare confermata, seppur in maniera ridotta, si è implicitamente accettato che il dipendente non ha svolto il servizio assegnatogli.