Quesito in merito alla concessione dei permessi per il diritto allo studio ex art. 20 del CCRL 24 dicembre 2002, come modificato dall'art. 7 del CCRL 21 maggio 2008.

Data:

27 gennaio 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 29

QUESITO

 

In riferimento all'art. 20 del CCRL 24 dicembre 2002, così come modificato dall'art. 7 del CCRL 21 maggio 21 maggio 2008 (Diritto allo studio), si sottopone il seguente quesito:

La nostra amministrazione si trova a dover stilare una graduatoria, in considerazione del limite del 3% di cui al comma 3 del citato art. 20, per la concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio per l'anno 2010. Nel caso di specie le domande presentate conducono a ricorrere al criterio di preferenza indicato al comma 7 del citato articolo, nel quale si stabilisce che, in caso di parità, "sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi allo studio per il medesimo corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età".

Si chiede a codesta Agenzia di chiarire se con il verbo "usufruito" si intenda l'effettivo utilizzo delle ore di permesso concesse ovvero la semplice concessione, stante il caso di un dipendente ammesso al beneficio dei permessi in argomento nell'anno 2009 ma che non ha mai utilizzato nessuna delle ore attribuite.

 

PARERE 

In merito al quesito, formulato con Vs. nota prot. 449 del giorno 13 gennaio 2010 e concernente l’istituto di cui in oggetto, si rassegnano le seguenti osservazioni.

Il dubbio espresso da codesto spett. Ente concerne il comportamento da tenere in caso di eccedenza di richieste rispetto ai permessi concedibili e, in particolare, alla disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 20 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, come modificato dall’art. 7 del C.C.R.L. 21 maggio 2008.

La norma prevede che in tale ipotesi, qualora i criteri indicati dai commi 5 e 6 siano insufficienti per individuare gli aventi diritto si debba preferire il dipendente che non ha mai usufruito di permessi e il problema si incentra sul significato da attribuire al termine “usufruito” ovvero se si possa considerare che un dipendente abbia usufruito di tale beneficio che gli è stato concesso ma del quale non ha utilizzato nemmeno un’ora.

Ad avviso di questa Agenzia il termine usufruito è da ricondurre alla concessione del beneficio e tale conclusione appare avvalorata da quanto previsto dal comma 3 dell’articolo in esame, nel quale si stabilisce che “I dipendenti che contemporaneamente possono usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro … non dovranno superare il 3% del totale del personale a tempo indeterminato …”.

La citata norma, pertanto, mettendo un limite al numero di permessi concedibili utilizza la parola “usufruire” lasciando intendere che il dipendente usufruisce del permesso una volta che gli sia stato concesso prescindendosi da qualsiasi considerazione sull’utilizzazione o sulla mancata utilizzazione dei permessi.

 

Contratto correlato