Quesito in merito all'introito ed alla destinazione di fondi statali costituenti contributo per l'attività dei Comuni nell'ambito del diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea nel territorio degli Stati membri ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge 244/2007.

Data:

15 gennaio 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 39

QUESITO

 

Premesso che l'Amministrazione regionale dovrà provvedere a ripartire e trasferire ai Comuni della Regione le risorse assegnate dallo Stato, per gli anni 2008 2009, per il contributo previsto, a favore dei Comuni, dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione di codesta Agenzia l'allegata copia della circolare del Ministero dell'Interno n. 17/2008 del 28.11.2008, con la quale si forniscono, in osservanza alle norme contrattuali vigenti a livello nazionale, indicazioni in merito alla destinazione finanziaria delle suddette risorse da parte dei Comuni, chiedendo di conoscere se le stesse sono compatibili con la contrattazione collettiva regionale di lavoro del Comparto Unico della Valle d'Aosta.

 

PARERE

 

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. 41494/DEL del giorno 17 dicembre 2008 si comunica quanto segue.

 

Non pare sussistano particolari problematiche per l’introito della quota di contributo destinata alle Amministrazioni locali per lo svolgimento dell’attività formativa; le stesse, infatti potranno introitare le somme relative nei rispettivi bilanci secondo l’ordinamento vigente.

 

Non altrettanto semplice appare invece la gestione delle quote destinate ai dipendenti per l’attività svolta. Infatti, l’articolo 11 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 ha sostituito il precedente articolo 33 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 eliminando quanto previsto dalla lettera “a”, la quale contemplava la possibilità di alimentare il fondo unico aziendale (F.U.A.) tramite risorse dovute da disposizioni di legge, contrattuali, regolamentari …. Attualmente, pertanto, le uniche fonti di costituzione del F.U.A. sono quelle riferibili al valore fisso di € 1.403,00 moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente e dagli incrementi previsti per le convenzioni di segreteria degli enti locali nonché da quelle legate a specifici progetti di gruppo di cui all’art. 33 quinquies introdotto dall’art. 13, comma 2 del C.C.R.L. 21 maggio 2008.

 

Di conseguenza, la disposizione in base alla quale la parte di contributo che per il restante territorio nazionale è erogata, tramite l’apposito fondo di cui all’art. 15 del C.C.N.L. 01/04/1999, ai dipendenti che hanno svolto le funzioni per l’attuazione del diritto di soggiorno di cui in oggetto previste dal D. lgs. n. 30/2007, nel caso dei Comuni della Valle d’Aosta, non può trovare applicazione proprio per la differente strutturazione del fondo unico aziendale vigente per il comparto unico della Valle d’Aosta.

 

Se ne deduce, pertanto, che allo stato le risorse in argomento devono confluire nelle poste di bilancio destinate a finanziare la formazione professionale e che le stesse siano impiegate per la formazione dei dipendenti.

 

Contratto correlato