Quesito in merito all'indennità di vigilanza prevista dal contratto di settore per i Comuni e le Comunità montane per lo sgombero neve.
25 agosto 2009
Protocollo n. 542
QUESITO
Gli operai del Comune svolgono durante l'intero arco dell'anno il servizio di reperibilità ordinario ai sensi dell'art. 28 del CCRL 2002. L'amministrazione comunale nella passata stagione invernale ha adottato un piano di sgombero neve al fine di garantire la pulizia e la viabilità delle strade e piazze comunali, incaricando n. 4 dipendenti, sulla base della loro disponibilità, per l'attività della vigilanza delle condizioni meteorologiche con turni settimanali secondo apposito calendario. In alcuni casi però i 4 operai hanno svolto contemporaneamente i due servizi di reperibilità (ordinario e vigilanza neve).
Questa amministrazione ha provveduto alla liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 5 dell'accordo per il rinnovo del contratto di settore per i comuni e le comunità montane per lo sgombero neve, sottoscritto in data 26/09/07 prot. 398, pari a € 90.00 mensili rapportata all'effettivo svolgimento di tale mansione. (es. se svolto per una settimana in un mese € 90/30x7 gg).
1) E' corretto tale conteggio ?
2) a prescindere dalla svolgimento delle mansioni svolte su base settimanale, l'indennità andava corrisposta interamente?
3) In caso di concomitanza delle due reperibilità va comunque corrisposta una sola (neve)?
4) E' corretto fare contemporaneamente i due servizi di reperibilità?
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 14217 del giorno 10 agosto 2009, con la quale si chiedono chiarimenti circa l’applicazione delle norme in materia di indennità di vigilanza previste dal contratto di settore del 26 settembre 2007, si forniscono le seguenti delucidazioni.Pare a questa Agenzia che l’indennità di cui trattasi debba, nel caso di specie, essere riproporzionata in relazione all’effettivo svolgimento del servizio di vigilanza. Codesta Amministrazione comunale ha, infatti, proceduto a stabilire dei turni settimanali fra i quattro dipendenti adibiti a tale servizio con la conseguenza che risulta già predeterminato che per tre settimane su quattro al mese ogni dipendente non deve svolgerlo.Il punto 2 del citato contratto di settore stabilisce che l’indennità di 90,00 € mensili spetta al personale concretamente adibito al servizio e, pertanto, pare potersi affermare che nelle tre settimane in cui risulta già prestabilito che i dipendenti non svolgano la vigilanza non possano nemmeno definirsi come “concretamente adibiti” e, di conseguenza, nemmeno percepire il relativo compenso. Si tenga inoltre conto del fatto che anche per quanto concerne l’indennità di disponibilità il punto 3 prevede un riproporzionamento a decorrere dall’undicesimo giorno di assenza.
Relativamente, poi, al dubbio concernente la possibilità di svolgere il servizio di reperibilità, previsto dalla vigente normativa contrattuale di comparto, contemporaneamente a quella in esame pare potersi affermare che ciò sia possibile in quanto il punto 5 del contratto di settore stabilisce che i 90,00 € mensili comprendono l’indennità di reperibilità.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRIENNI NORMATIVI 2002/2005 - 2006/2009 E DEI BIENNI ECONOMICI 2006/2007 - 2008/2009 PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
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