QUESITO
Con la presente si richiede un ulteriore chiarimento sul quesito n. 15 riportato nel testo interpretativo, prot. 6/340/ARRS, siglato in data 14.07.2008 tra l'ARRS e le OO.SS.
A titolo esemplificativo, un dipendente con contratto a tempo determinato, in servizio al 21.05.2008, inquadrato nella categoria C posizione C2, ha percepito un importo mensile pari a Euro 1.746,21 (al 31.12.2005), sommando l'aumento mensile per il 2006 di Euro 51,00 e per il 2007 di Euro 51,00, percepirà Euro 1.848,21 (al 31.12.2007). Collocando però il dipendente di cui nell'esempio, nella prima posizione retributiva, come previsto dall'art. 28 c. 4, a far data dal 01.01.2008, percepirebbe un importo mensile pari a Euro 1.784,81 che corrisponde all'importo al 31.12.2007 incrementato degli aumenti per il 2008 ma al netto del salario di professionalità pari a Euro 108,57 (già liquidato per il periodo dal 01.01.2008 al 30.05.2008).
Si chiede quali importi tabellari devono essere presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'assegno "ad personam" da liquidare all'interessato e come ci si deve comportare con la somma del salario di professionalità già erogata dal 01.01.2008 al 30.05.2008.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 14585 del 2 settembre u.s., di pari oggetto, si fa presente che per il calcolo dell’eventuale assegno ad personam per il personale dipendente occorre confrontare la retribuzione spettante al 31 dicembre 2007 (data dall’addizione dello stipendio base, dell’indennità integrativa speciale e dal salario di professionalità di cui alla tabella F allegata al CCRL 21/05/2008) con la retribuzione spettante al 1 gennaio 2008 che, per quanto disposto dall’art. 28 c. 4 dello stesso contratto, corrisponde alla prima posizione retributiva di cui alla tabella G. Rifacendosi all’esempio da Voi proposto, di un dipendente a tempo determinato inquadrato nella posizione C2, gli importi da confrontare sono rispettivamente di € 1.848,21 e di € 1.784,81 ottenendo un assegno ad personam di € 63,40.
Per quanto riguarda il comportamento da adottare nel caso di pagamento del salario di professionalità per i cinque mesi dal 01/01/08 al 31/05/2008 non si può che affermare che, non essendo dovuto il pagamento per quanto disposto dalle disposizioni contrattuali vigenti, occorre recuperare i versamenti effettuati.