Quesiti e pareri

25/03/2009 Prot. 209/2009

Quesito in merito all'applicazione delle norme in materia di progressioni orizzontali introdotte dal C.C.R.L. 21 maggio 2008.

QUESITO

 

In sede di formazione della graduatoria per la progressione alla 4^ posizione retributiva sono sorti alcuni dubbi interpretativi di cui si richiedono alcuni chiarimenti.

In un parere espresso in merito alla valutazione dell'anzianità si chiarisce che il periodo di servizio prestato a part-time deve essere riproporzionato in base alla quota lavorata. Una nostra dipendente ha un contratto a part-time al 50% dal 1995. Dato che la valutazione dell'anzianità avviene anno per anno la frazione di periodo lavorato risulta essere uguale a sei mesi. Si richiede se tale periodo è utile ai fini del calcolo dell'anzianità. In caso negativo, alla suddetta dipendente non potrà essere riconosciuta nessuna anzianità di servizio?

Lo stesso problema sorge nel valutare l'esperienza di alcuni dipendenti che hanno iniziato la propria attività il 1° luglio. Dato che la frazione è esattamente  uguale a 6 mesi, si richiede come procedere alla valutazione in quanto la graduatoria subisce notevoli  variazioni a seconda che si proceda in un senso o nell'altro.

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 1.706 in data 3 febbraio 2009, con la quale codesta Amministrazione richiede chiarimenti circa l'applicazione delle norme di cui in oggetto con particolare riferimento alla valutazione dell'anzianità di servizio per i dipendenti a tempo parziale, si segnala che questa Agenzia ha già provveduto ad esprimersi inmerito con un parere in data 14 gennaio 2009; detto parere è inserito nel sito internet dell'A.R.R.S. (arrsvda.it) ed esamina in modo esaustivo  la problematica relativa alla citata valutazione.

Per quanto concerne, invece, il requisito dell'esperienza dei dipendenti di cui all'allegato "C" del citato contratto collettivo è evidente che la disposizione risulta crente poiché non è contemplato il periodo di sei mesi esatti al fine dell'attribuzione del previsto punteggio per la graduatoria; stante la detta carenza non si può che segnalare che la disposizione sarà oggetto di revisione in tempi brevi e che "medio tempore" gli enti potranno decidere se considerare i sei mesi esatti come utili all'attribuzione del punteggio ovvero non utili procedendo comunque ad un'applicazione uniforme.