Quesiti e pareri

14/01/2009 Prot. 34/2009

Quesito in merito all'applicazione delle norme in materia di progressione orizzontale introdotte dal C.C.R.L. 21 maggio 2008.

QUESITO

 

Gli articoli 19 e seguenti istituiscono la progressione orizzontale. Dall'esame delle disposizioni contrattuali citate emergono alcuni dubbi e in particolare:

1. il personale assegnato allo sportello unico degli enti locali deve essere considerato dall'ente che ha effettuato l'assegnazione, ai fini della quantificazione del fondo di cui all'articolo 20?

2. l'articolo 29 e l'allegato C disciplinano il computo dell'anzianità utile, ai fini della formazione della graduatoria. Qual è il comportamento corretto da adottare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale? A ogni anno di servizio prestato va attribuito un punto oppure il punteggio è da riparametrarsi rispetto alla percentuale di tempo parziale stabilito dal contratto individuale di lavoro? E' necessario distinguere tra contratto a tempo parziale previsti nella dotazione organica e tempo parziale temporaneo, concesso su richiesta del dipendente? Attribuire il medesimo punteggio per esperienza acquisita a tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo di lavoro, pare a nostro avviso discriminante nei confronti del personale che presta servizio a tempo pieno.

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. nota elettronica del giorno 30 ottobre 2008, indirizzata alla segreteria del CELVA e da quest’ultima trasmessaci per competenza con nota prot. 4928 del giorno 03 novembre 2008, si rassegnano le seguenti osservazioni.

 

Relativamente all’applicazione dell’articolo 20 (fondo per la progressione orizzontale) e, in particolare, se si debba o meno conteggiare il personale assegnato allo sportello unico ai fini della costituzione del fondo per la progressione orizzontale, bisogna premettere che la sola norma che stabilisce principii in materia è quella contenuta nell’articolo 20, terzo comma nel quale si dispone che non concorrono alla determinazione del fondo i dipendenti che non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i dirigenti, nonché i dipendenti di altri enti in posizione di comando presso l’amministrazione e ferma restando la riparametrazione per i dipendenti a tempo parziale.

In base al dettato della sopraccitata norma si deve desumere che tutte le altre situazioni non contemplate siano da conteggiare al fine della costituzione del fondo per le progressioni e, pertanto, anche il dipendente in assegnato allo sportello unico presso altri enti o strutture vi contribuisce.

 

Ai fini dei requisiti per concorrere al passaggio dalla terza alla quarta posizione retributiva, l’anzianità di servizio prestata in part-time deve essere considerata senza alcun riproporzionamento in quanto il disposto del comma 1 dell’art. 23 del CCRL 21/05/2008 fa  riferimento al requisito dei cinque anni di anzianità di servizio di ruolo nella terza posizione retributiva, senza ulteriori specificazioni. Per quanto concerne la valutazione dell’anzianità (art. 26 comma 2 del CCRL 21/05/08) in sede di predisposizione della graduatoria, si è, invece, dell’opinione che i periodi di servizio part-time devono essere riproporzionati in base al disposto dell’art. 5 comma 1 del CCRL 09/11/2006.