Quesito in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del CCRL 08 ottobre 2009 in materia di trattamento economico delle assenze per malattia.

Data:

27 gennaio 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 31 / obsoleto

Argomenti

QUESITO 

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Il testo di accordo per l'applicazione alle categorie del comparto della Valle d'Aosta delle disposizioni di cui alla l.r. 2 febbraio 2009, n. 5, in materia di trattamento economico per le assenze per malattia, prevede, all'art. 1, seconda parte e seconda fattispecie, la riduzione del trattamento economico, per ogni giorno di assenza, di 1/30 ovvero di 1/360 (a seconda che si tratti di indennità mensili o annuali) delle altre indennità fisse e ricorrenti comprese nel trattamento accessorio.

L'art. 32, comma 1 del CCRL 12/06/2000, come sostituito dalla'rt. 36 del CCRL del 21 maggio 2008, riconduce all'istituto del "trattamento accessorio" una serie di voci retributive denominate, per la maggior parte, "indennità", oltre al compenso per lavoro straordinario (istituto incompatibile, per definizione, con un'assenza per malattia), al salario di risultato (già contemplato come prima fattispecie oggetto di riduzione del trattamento economico) e alla "retribuzione di posizione per le posizioni di particolare professionalità".

 L'analoga disiciplina nazionale, contenuta nell'art. 71 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge 6/08/2008, n. 133, prevede, testualmente, che "nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio".

Ad avviso di chi scrive, la voce retributiva denominata "retribuzione di posizione per le posizioni di particolare professionalità" non deve essere assoggettata a riduzione  in quanto non denominata "indennità".

Sostiene l'assunto il vecchio brocardo latino "ubi lex voluit, ubi noluit tacuit" (cioè se il legislatore avesse voluto dire qualcosa di diverso lo avrebbe espressamente detto). E' illuminante, al riguardo, la diversa formulazione normativa riportata nell'art. 71 citato, che abbraccia, a fini di riduzione del trattamento economico, non solo le indennità ma anche gli emolumenti, comunque denominati, e ogni trattamento economico accessorio. In altre parole, il legislatore regionale, che sicuramente aveva ben presente la disciplina nazionale, ha volutamente ristretto, nella materia "de quo" l'area delle riduzioni economiche, così come ha ridotto il numero dei giorni di malattia presi in considerazione.

Ad ulteriore sostegno della posizione che qui si assume, vi è inoltre l'art. 12 preleggi al codice civile, che dà rilievo, nell'applicazione delle leggi, alla interpretazione cosiddetta letterale e la non correlazione della voce retributiva in commento a quantità lavorative legate alla presenza, ma a posizioni di "particolare professionalità e responsabilità.

 

PARERE

 

In relazione al quesito posto con Vostra nota del giorno 02 dicembre 2009, trasmessaci per competenza dal CELVA con nota prot. 6099 del giorno 09 dicembre 2009, si rassegnano le seguenti osservazioni.

Il problema evidenziato da codesta spett. Amministrazione comunale concerne l’applicabilità della riduzione di cui all’articolo 1 del C.C.R.L. di cui in oggetto alla voce stipendiale delle posizioni di particolare professionalità in quanto, facendo il disposto contrattuale riferimento alle indennità fisse e ricorrenti parrebbe escludere dalla riduzione suddetta cespiti quali i corrispettivi delle citate posizioni di particolare professionalità poichè questi ultimi non sono definiti espressamente come indennità. A sostegno di tale tesi codesta Amministrazione comunale cita il disposto della normativa nazionale che ha utilizzato un’espressione ben più ampia di quella prevista nella sopraccitata norma contrattuale.

Al fine di esaminare compiutamente la problematica è necessario rammentare che le posizioni di particolare professionalità sono disciplinate dall’art. 17 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 il quale prevede che detti incarichi, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e si caratterizzano per l’elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa nonchè per l’elevata esperienza richiesta o per le particolari cognizioni tecnico-professionali del dipendente.

Le suddette maggiori o più gravose incombenze sono remunerate con la retribuzione di posizione ed è di tutta evidenza che il “nomen iuris” utilizzato nel contratto non cita testualmente il termine indennità ma, ad avviso di questa Agenzia, sembra un poco riduttivo fermarsi al dato letterale senza analizzare la ratio dell’attribuzione patrimoniale di cui si discute e che risiede, come già accennato nel precedente paragrafo ed in apertura del presente, nelle maggiori responsabilità ed attività richieste al dipendente.

Se si considera che per definizione con il termine “indennità” si suole indicare il compenso, eccedente l’ordinaria retribuzione, corrisposto al dipendente che, in ragione dell’attività svolta, debba affrontare disagi o sopportare spese ovvero sia gravato di ulteriori compiti o responsabilità ben si vede che la retribuzione di posizione riveste esattamente tali caratteristiche ragione per la quale, anche se non definita esplicitamente come indennità, deve essere sottoposta a riduzione nei casi contemplati dalla legge regionale n. 5/2009 e secondo quanto stabilito dal C.C.R.L. del giorno 8 ottobre 2009.

 

Contratto correlato