Quesito in merito all'applicazione dell'art. 8 del CIRL (Contratto integrativo regionale di lavoro) per gli impiegati ed operai forestali e concernente i giorni di congedo matrimoniale.

Data:

18 giugno 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 426

QUESITO

 

Con la presente si chiede, ai fini della corretta applicaizone dell'art. 8 £Congedo matrimoniale" , che recita al comma 2 : "il congedo matrimoniale è pari a 12 giornate lavorative per i lavoratori a tempo indeterminato ed a 7 giornate lavorative per quelli a tempo determinato".

Quante giornate di congedo matrimoniale spettano nel caso di un impiegato forestale a tempo indeterminato con contratto di lavoro part-time al 50% di tipo verticale (in servizio nei giorni lunedì, martedì e mercoledì).

Se quanto disposto dall'art. 8, comma 2, deve essere applicato senza rapportare tale istituto alla prestazone lavorativa ridotta, risulta che l'impiegato part- time si assenta per un mese, mentre l'impiegato a tempo pieno si assenta per 2 settimane e 2 giorni (settimana di lavoro distribuita su 5 giorni lavorativi).

Si segnala, inoltre, che il calcolo cei giorni di ferie è riproporzionato alla percentuale della prestazione lavorativa.

 

 

PARERE

 

A riscontro della Vs. nota prot. 17351/RN del giorno 10 giugno 2009, si evidenzia quanto segue.

L’attuale normativa contrattuale integrativa regionale prevede, in modo differente rispetto ad altri contratti collettivi e distaccandosi anche dall’omologo contratto nazionale delle categorie interessate che prevedono la concessione di 15 giorni consecutivi o di calendario, che il congedo matrimoniale spetta per 12 giornate lavorative nel caso di lavoratori a tempo indeterminato e per 7 giornate lavorative nel caso di lavoratori a tempo determinato.

Si pone, pertanto, il problema di un ipotetico riproporzionamento del suddetto congedo per i lavoratori a tempo a tempo parziale dato anche il silenzio della normativa contrattuale regionale.

E’ necessario pertanto, in primo luogo, fare riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 19 del Testo unico della normativa contrattuale degli impiegati ed operai forestali della Valle d’Aosta, al generale principio, previsto dall’articolo 6, quinto comma del vigente contratto nazionale, secondo il quale “… Gli istituti economici e normativi previsti dal presente CCNL sono rapportati alla prestazione lavorativa ridotta rispetto a quella a tempo pieno.”.

Nello specifico caso di un dipendente a tempo parziale verticale al 50% si deve, pertanto, procedere alla riduzione del periodo di congedo per matrimonio sulla base della percentuale di tempo lavorativo in quanto, come correttamente osservato da codesto Assessorato, il mancato riproporzionamento si tradurrebbe in un periodo di assenza molto superiore a quello degli altri dipendenti.

 

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