Quesito in merito all'applicazione dell'art. 8 del CCRL 24 dicembre 2002 come modificato dall'art. 4 del CCRL 21 maggio 2008.

Data:

12 novembre 2008

Riferimenti:

Protocollo n. 509

QUESITO

 

Si richiedono delucidazioni sull'art. 4  del CCRL 21 maggio 2008 (sostituzione dell'art. 8 del CCRL 24 dicembre 2002) :

- lettere d) ed  e) : i congedi previsti per l'accompagnamento di un parente entro il 2° grado o di un affine entro il 1° grado, non autosufficiente, a visita medica  (fino ad un massimo di giorni 9  (e cioé 3+6 annui) possono essere concessi anche ad ore o solo a giorni lavorativi? Se possono essere concessi ad ore la durata del tempo necessario all'accompagnamento deve essere superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero?(come dall'elenco indicativo  della Direzione amministrativa del personale dell'Amministrazione regionale del 19.06.2003).  

 

PARERE

 

Facendo seguito a quanto richiesto con nota prot. 4458 del giorno 29 ottobre 2008, concernente l’eventuale fruizione ad ore dei permessi contemplati alle lettere “d” ed “e” del primo comma dell’articolo 4 del C.C.R.L. 21 maggio 2008, che ha novellato l’articolo 8 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, si comunica che la mancanza di un’espressa previsione contrattuale in proposito non consente la fruizione ad ore dei permessi in esame. L’unica eccezione in proposito è quella prevista dal quarto comma della norma contrattuale citata che, però, concerne unicamente i tre giorni di permesso di cui alla lettera “f” del citato primo comma articolo 4 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 come sostituito dall’articolo 8 del C.C.R.L. 21 maggio 2008.

Si veda in proposito anche la pareristica ARAN che esprime la medesima conclusione e che si allega qui in copia.

Contratto correlato