Quesito in merito all'applicazione dell'art.5 (malattia) del contratto collettivo regionale siglato 1124.12.2002 in ipotesi di astensione anticipata dal lavoro per gravidanza.

Data:

26 agosto 2003

Riferimenti:

obsoleto

Argomenti

QUESITO

 (*)

L'art. 5 deI nuovo contratto collettivo regionale di lavoro siglato il 24 dicembre 2002, detta apposita disciplina in materia di assenza per malattia, specificando che il periodo di conservazione del posto assomma a 18 mesi complessivi, computando in esso tutte le malattie verificatesi nel triennio precedente.
Specifica disciplina è inoltre dettata per il trattamento economico per i diciotto mesi sopra detti.
Verificandosi il caso di dipendente in gravidanza ed assente dal servizio per interruzione anticipata dal lavoro a causa di uno dei casi previsti dall'art.17 del d.lgs 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e a sostegno della maternità e paternità), che precedentemente a tale condizione sia stato in malattia ovvero che lo sia successivamente entro il triennio posto che:
a) la gravidanza non è una malattia;
b) il decreto in questione parla di interruzione anticipata dal servizio al fine della tutela della salute della lavoratrice e. non per malattia e che l'interruzione anticipata, cosi come quella ordinaria prevista dalla nonna precitata si qualifica come divieto, in capo al datore di lavoro, di adibire al servizio la lavoratrice;
c) I'art. 22 del medesimo decreto stabilisce che anche tali periodi sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, con la maturazione di tutte le ferie, ecc..;
si chiede di conoscere se la disciplina di cui all'art.5 del contratto collettivo citato possa o no applicarsi al caso in questione.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 3865 del 26.08.2003, di pari oggetto, si precisa che il periodo di astensione anticipata dal lavoro di una lavoratrice in stato di gravidanza non può essere assolutamente considerato periodo di malattia a nessun effetto, ma trattasi di anticipato collocamento in astensione obbligatoria per maternità che non può essere computato nei 18 mesi di assenza per malattia da calcolarsi nell’arco di un triennio.
L’interdizione anticipata per maternità rientra a pieno titolo nella stessa normativa prevista per la maternità di cui si configura come un’estensione.

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