Quesito in merito all'applicazione dell'art. 3 del CCRL 24.12.2002, come sostituto dell'art. 1bis del CCRL 21.05.2008 in materia di fruizione delle ferie ad ore e a giorni.
18 novembre 2009
Protocollo n. 761
QUESITO
Con la presente si richiede gentilmente interpretaizone autentica in merito alla corretta applicazione della norma contrattuale in oggetto in merito al seguente caso specifico:
Si dà il caso di un dipendente che lavori su 6 giorni (36 h settimanali). Nel caso in cui detto dipendente usufruisca di un massimo di 32 giornate di ferie come previsto dal comma 5, lett. a) dell'art. 1bis CCRL 2008, oltre alle 4 giornate di festività soppresse - ex comma 3 medesimo articolo - per un totale di 36 giornate/anno si chiede se con l'ammontare di 216.00 ore godute - pari quindi a ore 6 di ferie giornaliere x 36 giornate di ferie = 216.00 ore di ferie annue il dipendente abbia di fatto esaurito il monte ore annuo disponibile ovvero abbia diritto al godimento di ulteriori 15.00 ore per raggiungere il monte ore garantito di 231.00 previsto dal medesimo articolo, combinato disposto commi 1 e 3.
Nel caso di risposta affermativa si richiede altresì se l'ulteriore ammontare di 15,00 ore sia usufruibile solamente in ore ovvero anche a giornate (2 giornate e mezza). Tale richiesta interpretativa deriva dalla riscontrata discrasia tra il conteggio delle ferie in giornate e il conteggio in ore poiché di fatto, al dipendente che lavori su 6 giorni settimanali a 36 h, non possono spettare, a norma di contratto, più di 32 giornate /anno, oltre alle 4 giornate di festività soppresse per un totale di 36 giornate/anno, (comma 5) e in coerenza con tale disposto allo stesso dovrebbero spettare 216,00 ore/anno (6 ore/giorno x 36 giornate di ferie) e non 231,00 come è invece previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 del medesimo art. 1bis. Se ragionando all'inverso si dividono le 231,00 ore per le 6 ore giornaliere risulta infatti un monte giornate annuo di 38,50 a coloro che lavorano su sei giorni, e di tale "vantaggio" non pare essere riscontro contrattuale.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 14881/III/5 del giorno 30 ottobre 2009, con la quale si chiede il rilascio di un’interpretazione autentica A.R.R.S./OO.SS. circa l’applicazione della norma di cui in oggetto, si forniscono le seguenti delucidazioni.
Si deve necessariamente premettere che codesta spett. Amministrazione comunale (così come qualsiasi altro Ente del comparto unico) non risulta titolare del potere di richiedere interpretazioni autentiche la cui disciplina è contenuta nell’articolo 44 della legge regionale n. 45/1995 e, pertanto, codesta spett. Amministrazione, in caso di dubbi interpretativi, può rivolgere a questa Agenzia le richieste di parere relative ai contratti collettivi di lavoro di cui l’Agenzia stessa sia stata parte stipulante.
In un’ottica di fattiva collaborazione, si considera, tuttavia, la nota pervenuta quale richiesta di parere e, a tale proposito, non si può che segnalare a codesta spett. Amministrazione comunale che il quesito posto trova già risposta in un precedente parere rilasciato da questa A.R.R.S., inserito nel nostro sito www.arrsvda.it nella sezione “Quesiti e pareri” e sotto la voce “Ferie”. Detto parere riporta la data del 19 giugno 2003 ed è contrassegnato dal n. 392 parte I e parte II e vi si esplicita che l’utilizzazione delle ferie ad ore non può, ai sensi del comma 5 dell’articolo 3 del C.C.R.L. 24/12/2002 come modificato dall’articolo 1bis del C.C.R.L. 21 maggio 2008, dar luogo a resti oltre le 28 o 32 giornate a seconda che l’orario sia articolato su 5 o su 6 giorni.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI QUADRIENNI NORMATIVI 2002/2005 - 2006/2009 E DEI BIENNI ECONOMICI 2006/2007 - 2008/2009 PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
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- Comparto Unico Livelli