Quesiti e pareri

07/06/2009 Prot. 473/2009

Quesito in merito all'applicazione dell'art. 28 del CCRL 21 maggio 2008 in materia di progressioni orizzontali.

QUESITO

 

A seguito di verbale di conciliazione, firmato presso la Direzione regionale del Lavoro della Valle d'Aosta in data 22/05/2009 tra l'istante e l'Amministrazione dell'Ente, aduna dipendente in ruolo presso l'ente scrivente dal 01/05/1988, inquadrata in terza posizione retributiva, categoria B, pos. economica B2, è stato riconosciuto l'inquadramento in categoria C, posizione economica C2 ed il relativo trattamento economico , a far data dal 1.6.2009.

A tal proposito si chiede, per una corretta applicazione dell'art. 28 del CCRL 21/05/2008, se la dipendente debba essere collocata, da 1/06/2009, nella prima posizione retributiva oppure nella terza di cui alla tabella H del contratto in oggetto.

 

 

PARERE

 

A riscontro della Vs. nota prot. n. 307/D1 in data 09 giugno 2009, si evidenzia quanto segue.

Si deve necessariamente premettere che l’inquadramento di un dipendente in una categoria superiore in forza di un procedimento di conciliazione non appare legittimo in quanto, per principio costituzionale (art. 97, terzo comma della Costituzione), agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede, salvo specifici casi espressamente previsti dalla legge, mediante concorso. Detto principio risulta ovviamente recepito anche dalla legislazione regionale ed infatti la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, art. 30, dispone che il reclutamento del personale non dirigenziale avviene:

 1.    per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami;

 2.    corso concorso pubblico;

 3.    chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482/1968, ora sostituita dalla legge n. 68/1999.

A ciò si aggiunga che l’articolo 30bis, terzo comma della medesima legge regionale n. 45/1995 ha ripreso il suddetto principio anche relativamente ai passaggi interni nel sistema di classificazione del personale prevedendo che tale procedura debba avvenire “… mediante procedure selettive volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta.”.

Va rammentato, inoltre, che anche la contrattazione di primo livello ha fatto propri i principii suesposti che, attualmente, sono contenuti nell’articolo 28 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 ed ha aggiunto che le procedure selettive (art. 29 del medesimo C.C.R.L.) costituiscono riferimento anche nei passaggi da una posizione inferiore ad una superiore.

Si tenga presente, infine, che l’articolo 2, comma 1, lettera “n” della legge 23 ottobre 1992, n. 421 prevede espressamente che l’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva delle stesse e che, comunque, il temporaneo esercizio di dette mansioni può avvenire solo per periodi di tempo molto limitati (3 mesi) o in caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; l’articolo 50 della legge regionale n. 45/1995 contiene identica prescrizione.

In conseguenza di tutto quanto sopra riportato perde significato la problematica relativa alla progressione orizzontale in quanto l’avvenuta conciliazione appare in contrasto con espresse disposizioni di legge che comportano, ad avviso di questa Agenzia, da un lato la nullità della conciliazione stessa e, dall’altro, presumibilmente, le responsabilità penale e per danno erariale dei soggetti pubblici che, direttamente o indirettamente, hanno concorso alla conciliazione.