Quesito in merito all'applicazione dell'art. 27 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 in materia di valutazione dirigenziale finalizzata alle progressioni orizzontali.

Data:

25 marzo 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 208

QUESITO

 

 

Si richiede un'interpretazione dell'art. 27 del Testo Concordato per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005 - 2006/2009 ecc. relativo all'attribuzione del punteggio in caso di assenza del dipendente per più di 184 giorni per i motivi indicati  nello stesso articolo.

Innanzitutto si richiede se il periodo da prendere in considerazione per l'attribuzione del punteggio 2008 sia il 2007. In caso affermativo quest'amministrazione si trova nella situazione in cui una dipendente assente per maternità per buona parte del 2007, con l'applicazione del punteggio medio della posizione economica, come previsto dall'art. 27, supera in graduatoria altro personale ed usufruisce della progressione alla quale non avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio. Si richiede pertanto come operare per un'equa formazione delle graduatorie.

 

 

 

PARERE

 

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 1419/I/8/23 in data 19 febbraio 2009 con la quale si chiedono chiarimenti in materia di applicazione dell’articolo 27 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 ed, in particolare, su quale debba essere l’anno da prendere in considerazione per l’attribuzione del punteggio legato alla valutazione del dirigente per la progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva, si evidenzia che la soluzione al dubbio espresso da codesto spett. Ente è contenuta nell’articolo 26, secondo comma dello stesso contratto; recita, infatti, detta norma che “I criteri in base ai quali gli enti devono effettuare la selezione del personale che può conseguire la progressione economica orizzontale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili, sono: … la valutazione del dirigente riferita all’anno antecedente”. Non paiono, pertanto, esservi dubbi circa l’anno di riferimento anche in considerazione del fatto che la redazione delle graduatorie per l’anno, ad es., 2009 non possono che utilizzare la valutazione del 2008 in quanto solamente con il 2010 vi sarà la valutazione riferita al 2009.

Relativamente al caso particolare segnalato nel quale si evidenzia che una dipendente assente per maternità, usufruendo del punteggio medio previsto per la valutazione in caso, fra gli altri, di gravidanza, finirebbe col sopravanzare altri dipendenti ed avere, in definitiva, una valutazione maggiore rispetto a quella che avrebbe meritato si ritiene che la norma contrattuale (art. 27, primo comma) sia estremamente perspicua e non lasci spazio ad interpretazioni che provocherebbero unicamente un’applicazione di segno opposto a quello previsto dal dettato testuale della disposizione or ora citata.

 

Contratto correlato