quesito in merito all'applicazione dell'art. 11 del C.C.R.L. 24/12/2002

Data:

5 febbraio 2003

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

Con la presente pongo, anche a nome dei Segretari Comunali dei Comuni di Courmayeur, La Thuile, Morgex e Pré Saint Didier, a codesta spettabile Agenzia il seguente quesito:
- una lavoratrice madre in astensione obbligatoria per maternità in base a quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del C.C.R.L. – 24/12/2002 ha diritto al salario di produttività?
Si richiede cortesemente di esaminare la possibilità di rispondere con urgenza alla presente al fine di consentire ai richiedenti di liquidare ai dipendenti degli enti interessati il salario di risultato 2002.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 1155 del 02.05.2003, di pari oggetto, si evidenzia che l'erogazione del salario di risultato è disciplinata dall'art. 39 del CCRL del 12/06/2000. Tale articolo precisa che tale salario è erogato sulla base di criteri ed indicatori di cui all'allegato E); il contenuto di tale allegato è però indicativo ma non esaustivo in quanto è demandata alla contrattazione decentrata l'ulteriore precisazione dei criteri di riferimento.
Si conclude perciò che la risposta alla Vostra domanda, se una lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità abbia o meno diritto al salario di risultato, dipende da quanto stabilito dall'Amministrazione nella contrattazione decentrata.
A titolo esemplificativo si trasmette copia del contratto decentrato stipulato dall'Amministrazione regionale dal quale si evince che l'astensione obbligatoria per maternità rientra tra le assenze che vanno a ridurre il montante del salario di risultato spettante a ciascun dipendente (art. 3 comma 6).
Si precisa che a decorrere dall'anno 2003 in riferimento al congedo di maternità opera il dettato dell'art. 11 comma 1 del CCRL del 24/12/2002 che prevede la sola corresponsione del salario accessorio fisso e ricorrente con conseguente esclusione del salario di risultato.

Contratto correlato