QUESITO
Con riferimento all'art. 42, comma 3, del CCRL 24.12.2002 e alle posizioni retributive introdotte dal CCRL 21.05.2008, si richiede se per la determinazione della spesa complessiva annua per lo straordinario è corretto determinare "il valore orario ordinario" con riferimento alla prima posizione retributiva.
PARERE
In risposta alla Vostra nota prot. 42637 del 18 dicembre 2008, di pari oggetto, occorre considerare le disposizioni contenute nell’art. 42 (commi 3 e 5) che individuano nell’importo dell’orario ordinario la base per contabilizzare le disponibilità della spesa complessiva per lo straordinario. Tale principio non è stato novellato e pertanto, anche al fine di dare continuità alla norma e alle disponibilità finanziarie, si indica come valore economico di riferimento per il calcolo la terza posizione retributiva, la quale entrocontiene tutte tre le tipologie retributive presenti nel CCRL 24/12/2002