Quesiti e pareri

18/09/2000

Quesito in merito all'applicazione del C.C.R.L.

  QUESITO

 

Dall'esame del nuovo contratto enti locali sorge il dubbio in merito all'inquadramento dell'operaio, assunto quale operaio generico IV° q. f ed attualmente in possesso della V° q.f., attribuita in sede di applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 333/90; in quella sede venne infatti riconosciuta la qualifica di "conduttore macchine operatrici complesse" per consentire lo svolgimento delle mansioni di sgombero neve. Per maggior chiarezza si precisa che al momento è venuta a mancare la circostanza per la quale venne attribuita detta qualifica, in quanto il servizio è ormai da parecchi anni affidato in appalto.

L 'art. 15 comma 2 del C.C.R.L. alla lettera e) prevede che l'autista di scuolabus, ex 5° q.f venga inserito in posizione B3; è quindi una eccezione alla regola in quanto dall'esame delle declaratorie di cui all'allegato A al contratto, gli operai e gli operai autisti sono da inquadrarsi in posizione B1 o B2.

Fermo restando che il Comune non possiede né ha mai posseduto uno scuolabus e che l'operaio non ha mai svolto le funzioni di autista di scuolabus, le mansioni svolte dal nostro dipendente sono riconducibili alla declaratoria della posizione B2. Ora, se l'inquadramento deve essere effettuato tenendo conto principalmente della mansioni svolte, è evidente che non possa prescindersi da un inquadramento in categoria B2.

L 'interpretazione verbale data dalle OO.SS. propende per l'inquadramento in categoria B3, in quanto al dipendente va riconosciuta la qualifica di "capo operaio", pur non avendo subordinati.

Qualora quest'ultima sia l'interpretazione corretta in quanto supportata da norma, è possibile estendere l'inquadramento in B3 anche alla cuoca, attualmente IV° qf, che opera in completa autonomia? A nostro avviso infatti, nel caso l'inquadramento vada effettuato tenendo conto della categoria già posseduta e prescindendo dalle mansioni, a maggior ragione, nel caso inverso, è necessario riconoscere una qualifica superiore, prevista per le mansioni effettivamente svolte.

Nel caso sia corretta l'ipotesi formulata dell'ente di inquadramento in categoria B2, la differenza di stipendio può essere riconosciuta quale assegno "ad personam" al dipendente?

 

PARERE

 

Si evidenziano forti perplessità sulla corretta passata applicazione delle norme contrattuali: l'operaio generico doveva essere inquadrato al massimo al 3° livello e da tale posizione non avrebbe mai potuto accedere alla 5a qualifica funzionale. Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione di individuare eventuali responsabilità.

Nella fattispecie, il caso sottoposto rientra nel dettato dell'art. 14 comma 1 del C.C.R.L. L'Ente deve limitarsi alla conseguente collocazione nella posizione economica (B3) sulla base del dettato dell'art. 13 comma 2 dello stesso contratto.

Sono esclusi inquadramenti sulla base delle mansioni effettivamente svolte: le modalità, si ribadisce, sono inderogabilmente quelle previste dall'art. 14 comma 1.