Quesito in merito all'applicazione dei permessi per il diritto allo studio e dei permessi retribuiti in genere in relazione all'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Data:

28 gennaio 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 34 / obsoleto

QUESITO

 (*)

Con la presente si chiede un parere in merito all'applicazione dei permessi retribuiti nonché del permesso straordinario retribuito per diritto allo studio previsto dall'art. 20 del CCRL 21/05/2008.

L'art. 20 prevede la concessione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire il diritto allo studio, permessi retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

La dicitura "nella misura massima di centocinquanta ore annue" ci pone i seguenti dubbi:

- tale monte ore di permesso straordinario spetta nella misura massima anche ad un dipendente assunto a tempo parziale, oppure è obbligo riproporzionare le ore secondo il periodo contrattuale?

- in caso di fruizione di uno o più mesi di astensione non retribuita dal lavoro è necessario determinare il monte ore spettante in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato/retribuito?

Analogamente, si esprimono gli stessi dubbi relativamente all'eventuale riproporzionamento, in caso di contratto di lavoro a tempo parziale e di periodo di servizio prestato inferiore all'anno solare, per altri permessi retribuiti previsti, in particolare dagli articoli 4 e 9 del CCRL 21/05/2008.

 

PARERE

 

In relazione ai quesiti posti con Vostra nota prot. 11331 del giorno 10 dicembre 2009, si rassegnano le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, nel caso di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, si ritiene che i permessi per il diritto allo studio siano da riproporzionarsi sia nel caso di part-time verticale in quanto ciò è espressamente previsto dall’articolo 5, comma 6 dello specifico contratto riguardante il rapporto di lavoro a tempo parziale (C.C.R.L. 09 novembre 2006), sia per quello di tipo orizzontale; in tale ultima ipotesi il riproporzionamento dei permessi per motivi di studio è dovuto al fatto che gli stessi sono fruiti e computati ad ore e, di conseguenza, risultano legati alla giornata lavorativa.

Per quanto riguarda, poi, la fruizione di periodi di astensione dal lavoro non retribuita pare potersi affermare che i medesimi possano comportare il riproporzionamento delle ore di permesso per il diritto allo studio nei casi in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso (es.: aspettativa per motivi personali di cui all’art. 16 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002) mentre non paiono provocare decurtazioni quelli che non danno luogo a sospensione del rapporto di lavoro (es: congedo per gravi motivi di cui all’art. 10 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002).

Nel caso, infine, di rapporto a tempo parziale con servizio per un periodo inferiore all’anno si ritiene possano valere le considerazioni svolte in apertura della presente nota ragione per la quale si dovrà operare il riproporziona mento sulla base della percentuale e dei mesi di servizio a part-time. Non pare, invece, che le assenze retribuite possano dar luogo a riproporzionamento in quanto non sospendono il rapporto di lavoro. Ciò vale per le assenze di cui all’articolo 4 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 (che ha sostituito l’art. 8 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002) mentre, per quanto riguarda l’articolo 9 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 (che ha sostituito l’art. 44 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002) recante le disposizioni contrattuali in materia di trasferta, non pare che si possa parlare di assenza del dipendente in quanto costui è in servizio seppure non nell’ordinaria sede di prestazione lavorativa; di conseguenza non si pone nemmeno il problema di un’eventuale decurtazione dei permessi per il diritto allo studio.

 

Contratto correlato