Quesito in merito all'applicazione degli art. 2 e 26 del C.C.R.L. per gli enti del Comparto Unico della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Data:

22 gennaio 2003

Riferimenti:

QUESITO

 

Al fine di consentire a questo Ente una corretta distribuzione del Fondo unico aziendale ed in relazione ad alcune difficoltà interpretative insorte in merito all'applicazione degli articoli in oggetto, si richiede se vada riconosciuta l'indennità di turno oraria ai 3 vigili di questo Comune, i quali, attualmente, osservano il seguente orario dì Iavoro:
l° addetto dalle ore 7.30 alle 14.30; 2° addetto dalle. ore 13 alle ore 20;
3° addetto dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 16;
i tre addetti attuano una rotazione continua settimanale in ogni tipologia di orario.
Si richiede inoltre di precisare se l'articolazione dell'orario sopra riportata consenta di riconoscere la riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro settimanale.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 658 del 22.01.2003, di pari oggetto, si chiarisce che, per quanto disposto dall’art. 26 del CCRL del 24/12/2002 con le precisazioni dell’allegato D secondo capoverso, l’articolazione dell’orario da Lei esposto, soddisfa i requisiti della turnazione per le ipotesi relative al primo (dalle 7.30 alle 14.30) e secondo addetto (dalle 13.00 alle 20.00), mentre l’orario di lavoro del terzo addetto (8.00 – 12.00/13.00 – 16.00) si configura quale prestazione lavorativa distribuita nell’arco dell’intera giornata (mattina e pomeriggio).
Per tali ragioni laddove i lavoratori interessati espletano l’orario di lavoro  del primo o del secondo addetto, sono da considerarsi in turno a condizione che esista il presupposto della rotazione e dell'avvicendamento, mentre nella settimana in cui espletano l’orario di lavoro del terzo addetto  non sono da considerarsi in turno.
Il debito orario settimanale è di 35 ore nella settimana/settimane interessate al turno ed è invece di 36 ore in quella di lavoro ordinario.
Si rammenta comunque che è in capo al dirigente la funzione organizzativa dell'orario di lavoro dei propri preposti e che compete allo stesso la scelta o meno della rotazione degli stessi. Si ricorda infine che la rotazione deve avere almeno cadenza mensile, di conseguenza l'alternanza di turno mattutino o pomeridiano con una prestazione in orario ordinario non dà diritto all'indennità di turno.

Contratto correlato