Quesito in merito al trattamento economico spettante al vice-segretario comunale
13 giugno 2008
Protocollo n. 298
QUESITO
Si richiede se è corretto applicare al vice-segretario comunale inquadrato nella categoria D (figura prevista dalla l.r. n. 46/1998 e dal vigente regolamento comunale degi uffici e dei servizi del comune), quando svolge le funzioni del segretario comunale nei casi di vacanza, assenza o impedimento dello stesso, il CCRL del 24 dicembre 2002 (sia per la parte normativa sia per quella economica) e il riconoscimento dell'indennità per l'effettivo svolgimento di mansioni superiori di cui all'art. 19 comma 2ter della l.r. n. 45/95.
In particolare si richiede come comportarsi rispetto a:
- obbligo di timbratura;
- pagamento ore straordinarie di lavoro;
- salario di risultato. Rispetto a questo punto, però, si evidenzia il problema di chi debba decidere in merito alla valutazione del dipendente (il Sindaco o il segretario che, alla fine del periodo di vacanza della sede di segreteria, verrà nominato?);
- concessione delle ferie da parte del Sindaco.
PARERE
Facendo seguito alla Vs. nota prot. 5477 in data 09 aprile 2008, circa il trattamento giuridico ed economico da attribuirsi al Vice Segretario comunale in caso di assenza od impedimento del Segretario, si comunica quanto segue.
Il comma 6 dell’art.9 della legge regionale 46/98 stabilisce che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice Segretario per:
- svolgere le funzioni vicarie;
- coadiuvare il Segretario;
- sostituire il Segretario nei casi di assenza o di impedimento.
Occorre precisare che il Regolamento, se prevede detta figura professionale, deve collocarla nell’organigramma del comune, fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (laurea e appartenenza alla categoria D). In tal modo la figura del vice Segretario è incardinata nella struttura organica dell’ente ed i conseguenti compiti rientrano nelle competenze del dipendente che occupa quel posto.
In altri termini un funzionario per le attribuzioni specifiche proprie del posto ricoperto svolge anche le funzioni del vice Segretario con il compito di coadiuvare (sempre) o sostituire (per periodi di assenza o impedimento) il Segretario. Lo svolgimento delle funzioni di vice segretario è, quindi, connesso alle prestazioni di lavoro proprie dell’incarico assegnato (rientra tra i compiti d’ufficio di quel funzionario), al pari di ogni altro incarico.
Per le ragioni esposte quando il Segretario è assente il vice che lo sostituisce né agisce per delega, né svolge mansioni superiori, ma ha la titolarità a svolgere a tempo determinato le funzioni di quell’ufficio, finché non si insedi nuovamente il titolare.
Dalle considerazioni svolte deriva che, nella fattispecie del quesito che ci occupa, per tutti gli istituti normativi ed economici (timbratura, straordinari, ferie, salario di risultato) valgono i dettati del contratto collettivo del personale non dirigenziale.
Si precisa che l’attuale quadro normativo contrattuale non prevede specifiche indennità per i dipendenti che svolgono le funzioni di vice Segretario. Tuttavia le Amministrazioni locali hanno la facoltà di ipotizzare una eventuale differente determinazione della retribuzione di posizione (per i responsabili di servizio – vice segretari) e/o di risultato o, in alternativa, l’utilizzo del comma 1 punto g) dell’art. 5 del CCRL del 12 giugno 2000.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 1998/2001 PARTE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 1998/2001 PARTE ECONOMICA PER IL BIENNIO 2000/2001 DEFINIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA RELATIVA AL BIENNIO 2002/2003 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
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- Comparto Unico Livelli