Quesito in merito al trattamento economico per il congedo biennale per assistenza a persone disabili ex D.Lgs. n. 151/2001
13 giugno 2008
Protocollo n. 300
QUESITO
In riferimento al c. 5 dell'art . 42 del D.Lgs 26.3.2001, n. 151 il quale recita "durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione ..... " Si chiede dl precisare quali siano gli elementi da contemplare per la determinazione di tale indennità, in particolare se si debbano considerare solo gli elementi base della retribuzione (stipendio base, indennità integrativa speciale e indennità di bilinguismo) oppure se alla determinazione di tale indennità concorrano anche gratifiche, premi, indennità ecc. (ad esempio indennità dl turno) presenti nell'ultima retribuzione del dipendente. Il medesimo comma recita inoltre "durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbralo 1992, n. 104 .... ". A tal proposito si chiede un chiarimento sul significato, e conseguentemente, sull'applicazione di tale disposizione.
PARERE
Facendo seguito a quanto richiesto da codesta spett. Comunità montana con nota elettronica indirizzata al C.P.E.L. e da quest’ultimo trasmessa a questa Agenzia, è necessario premettere che i quesiti posti, concernendo in larga parte l’applicazione di leggi, esulano dalla competenza dell’A.R.R.S. ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore puramente limitato al fatto di rappresentare l’opinione di questa Agenzia.
Venendo, pertanto, al primo dei quesiti è necessario rammentare che i permessi di cui all’articolo 42, quinto comma del D. lgs. N. 151/2001 (T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) consistono nel possibilità di fruizione di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni durante i quali il dipendente, ex art. 4 secondo comma della legge n. 53/2000:
a) non ha diritto alla retribuzione;
b) non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa,
c) non vede computato il periodo di congedo nell’anzianità di servizio né a fini previdenziali;
d) può beneficiare di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione nei limiti di quanto previsto dal sopraccitato articolo 42 del D. lgs. n. 151/2001.
Sulla base di quanto sopra riportato pare quindi che l’indennità di cui al citato articolo 42 non possa consistere nell’attribuzione di tutti i cespiti che compongono la busta paga ma che, a tale proposito, si debba fare riferimento alla nozione di retribuzione contenuta nell’articolo 55 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, con particolare riferimento alla previsione di cui al secondo comma, lettera “c”.
Per quanto concerne il secondo aspetto interpretativo, sempre relativo all’articolo 42, quinto comma del D. lgs. n. 151/2001, evidenziato da codesta Comunità montana, non pare che la disposizione legislativa sia poco chiara o di difficoltosa applicazione in quanto se la norma dispone che “… durante il periodo di congedo i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33, comma 1 del presente testo unico e all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.” pare unicamente introdurre un meccanismo alternativo per il quale le due tipologie di permessi non possono cumularsi con quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001 e, pertanto, il dipendente deve utilizzare unicamente uno degli istituti messi a sua disposizione dalla normativa.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 1998/2001 PARTE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 1998/2001 PARTE ECONOMICA PER IL BIENNIO 2000/2001 DEFINIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA RELATIVA AL BIENNIO 2002/2003 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
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- COMPARTO UNICO REGIONALE
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