Quesito in merito al rimborso degli oneri per l'iscrizione all'albo professionale dei progettisti interni all'Amministrazione nell'ambito del ciclo dei lavori pubblici
7 marzo 2008
Protocollo n. 325
QUESITO
L'art. 90 "Progettazione interna ed esterna alle Amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici" del d.lgs. 163/2006, prevede al comma 1 lett. a) la progettazione a cura degli "uffici tecnici delle stazioni appaltanti" e alla lett. b) degli "uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi Consorzi e unioni, le Comunità Montane, ...... possono costituire ....." . Successivamente il comma 4 recita "i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a, b, ...., sono firmati da dipendenti delle Amministrazioni abilitati all'esercizio della professione". L'art. 19 comma 4 della l.r. 12/1996, disciplinando la scelta del contraente per i servizi attinenti all'ingegneria e architettura, riconosce la possibilità per le pubbliche amministrazioni di fare redigere i progetti dagli uffici tecnici o dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni. L'art. 15 del testo di accordo sottoscritto in data 4 aprile 2002, per la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici, al comma 1 recita "gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dei tecnici che svolgono atti per i quali l'iscrizione è prescritta sono a carico, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, dell'Amministrazione". Considerato che la normativa vigente non pare prevedere l'obbligo di iscrizione agli Ordini o Collegi professionali per i dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono attività di progettazione, ma solo il possesso di abilitazione all'esercizio della professione, e alla luce del parere della Corte dei Conti della Sardegna n. 1/2007, con la presente si chiede di conoscere quale sia il comportamento corretto da adottare, in merito al pagamento degli oneri per l'iscrizione agli Albi professionali di dipendenti incaricati di redazione di progetti per conto della pubblica amministrazione.
PARERE
Facendo seguito a quanto richiesto con nota elettronica del giorno 27 marzo 2008, trasmessa per competenza del CELVA a questa Agenzia in data 31 marzo 2008 e concernente la possibilità di rimborso degli oneri di iscrizione all’albo professionale per i progettisti delle Amministrazioni nell’ambito del ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, si evidenzia quanto segue.
Il tenore letterale della norma richiamata da codesta Amministrazione pare estremamente chiaro nell’escludere la necessità dell’iscrizione all’albo professionale limitandosi il dettato normativo a prescrivere l’abilitazione all’esercizio della professione e si è, pertanto, del parere che non debba essere rimborsato il relativo costo dell’iscrizione. Tutto ciò risulta ulteriormente rafforzato dal citato parere espresso dalla Corte dei conti, sez. controllo della Regione Sardegna che oltre al già sopraccitato rilievo testuale evidenzia anche che il dipendente risulta già beneficiario di una retribuzione di posizione e di quella di risultato e che non vi sono ulteriori disposizioni in proposito nell’ambito della normativa contrattuale del comparto “Regioni”.
L’articolo 15 del C.C.R.L. 4 aprile 2002 si limita a sancire che detti oneri sono rimborsabili solamente laddove l’iscrizione sia prescritta; non essendovi, come sopra già riportato, un obbligo di legge che imponga l’iscrizione all’albo resta confermato quanto sopra già visto e, pertanto, l’Amministrazione non dovrà rimborsare detti oneri.
In conclusione, pertanto, per quanto concerne i lavori pubblici resta confermata l’esclusione del rimborso degli oneri per l’iscrizione all’albo per i tecnici addetti alla fasi progettuali e realizzative dei lavori pubblici.