Quesito in merito al part-time
15 novembre 1999
obsoleto
QUESITO
Con la presente si richiede a codesto Consorzio di voler fornire i chiarimenti del caso in merito alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti degli enti locali della Valle d'Aosta ed in particolare:
- se si applica l'art. 15 del CCNL e, ai sensi del comma 13 di tale articolo, parte del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 (nota della Presidenza della Giunta regionale prot. n. 4993/2E del 28 marzo 1997) che prevede:
a) la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno;
b) la trasformazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo;
c) durata minima tre anni.
- se viceversa è applicabile l'art. 1, commi da 56 a 65 della Legge 662/96 (il comma 85 dell'art. 1 della medesima legge stabilisce che le disposizioni che non si applicano alla Regione Valle d'Aosta sono quelle contenute nei commi da 70 a 80).
- Se l'Amministrazione comunale può, qualora conceda il part-time a tempo determinato ad un dipendente, procedere all'assunzione a tempo determinato di un'altra unità -di personale che ricopra la restante parte dell'orario dì lavoro.
Tale assunzione in quali casi dell'art. 16, modificato dall'art. 4, del CCNL rientra?
· Se è possibile concedere ad un dipendente un periodo di aspettativa non retribuita per la metà dell'orario di servizio. Es: un dipendente che lavora a tempo pieno, sia al mattino che al pomeriggio, può richiedere l'aspettativa, per un determinato periodo di tempo, lavorando solo al mattino o solo al pomeriggio?
PARERE
In risposta alla nota prot. n. 2406/99/AS del 18 novembre u.s. della S.V., pari oggetto, si precisa che sino a quando non verranno sottoscritti gli accordi regionali del comparto unico relativi al quadriennio normativo 1998 – 2001, rimangono vigenti le discipline di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Enti Locali del 16 luglio 1996 e del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per la RAVA del 9 settembre 1996 e relative integrazioni. In merito ai quesiti posti si segnala quanto segue:
- Presso gli enti locali l’istituto del part-time, alla data odierna, rimane disciplinato dall’art. 15 del già citato CCNL Regioni-Enti Locali 94/97 il quale prevede al comma 5 che l’Amministrazione Comunale può, qualora conceda il part-time ad un dipendente, procedere all’assunzione di un’altra unità di personale che ricopra la restante parte dell’orario di lavoro. Non è applicabile l'art. 1, commi da 56 a 65 della legge 662/96.
- L'ente per ricoprire la frazione di posto che si libera a seguito del passaggio di un dipendente in ruolo da tempo pieno a tempo parziale può avere due possibilità: 1) procedere ad una assunzione a tempo determinato ed in tale fattispecie si applica il citato art. 16 del CCNL per i casi in esso contemplati; 2) di procedere ad una assunzione a tempo indeterminato ed in tal caso si applicano le norme previste per le assunzioni a tempo indeterminato.
- Non risulta da nessuna norma vigente nel pubblico impiego che possa esistere la possibilità di concedere un periodo di aspettativa non retribuita per la metà dell’orario di servizio, l’unica possibilità rimane quella di chiedere il part-time. Quindi non può essere concessa un’aspettativa per un periodo determinato che permetta di lavorare solo al mattino o solo al pomeriggio.
Per ulteriore informazione si precisa che questa Agenzia ha provveduto a presentare alle OO.SS., in data 11.11.1999, un documento relativo alla ridefinizione dell’istituto del part-time per i lavoratori del comparto unico degli enti Locali della Regione Valle di Aosta che andrà a sostituire le disposizioni attualmente in essere.